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LEGGE 11 marzo 1988, n. 67

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).

note: Entrata in vigore della legge: 14-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal:  26-6-2012
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Art. 15

1. È autorizzata la spesa di lire 210 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per consentire all'IMI, all'EFIM, all'ENI e all'IRI di concorrere, con le modalità e nelle proporzioni di cui all'articolo 14, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, all'ulteriore aumento, di pari importo, del capitale sociale della GEPI S.p.A., costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.
2. Per consentire l'attuazione degli interventi di cui al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 1988, di lire 500 miliardi per l'anno 1989 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1990, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
3. Una quota fino al 10 per cento delle disponibilità del fondo di cui al comma 2, con priorità per programmi anche consortili a favore delle piccole e medie imprese, è utilizzata per finanziare l'attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca di età non superiore a 29 anni, che verranno impiegati nella realizzazione dei progetti. Per le attività di formazione professionale saranno utilizzate le società di ricerca costituite con i mezzi del fondo medesimo e anche le strutture universitarie e post-universitarie. I soggetti destinatari delle quote di finanziamento per attività di formazione professionale devono documentare i risultati delle suddette attività di formazione. Sulle suindicate attività il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica riferisce annualmente al CIPI nelle forme previste dall'articolo 11, terzo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.(26)(31)
4. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica adotta le occorrenti iniziative per armonizzare riequilibrare e qualificare il sistema infrastrutturale relativo al settore della ricerca scientifica, favorendo rapporti di collaborazione e la costituzione di consorzi tra le università e le altre istituzioni di ricerca pubbliche e private da regolare mediante apposite convenzioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 1988 destinati alla concessione da parte del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di contributi in conto capitale a titolo di concorso nelle spese, secondo modalità e procedure stabilite con decreto del Ministro medesimo, di concerto con quello del tesoro.
Fino alla data di costituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, le iniziative di cui al presente comma sono adottate d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione.(31)
5. Il fondo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, recante nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, è stabilito, ai sensi dell'articolo 15 della stessa legge n. 163 del 1985, in lire 897 miliardi per il 1988, in lire 943 miliardi per il 1989 e in lire 991 miliardi per il 1990. Per gli anni successivi l'entità del fondo è determinata con le modalità previste dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
6. Al fondo di dotazione dell'Ente autonomo gestione cinema (EAGC) è conferito l'apporto di lire 25 miliardi per il 1988. È altresì conferito all'Ente autonomo "Teatro San Carlo" di Napoli il contributo stroardinario di lire 5 miliardi per l'anno 1988, lire 3 miliardi per l'anno 1989 e lire 2 miliardi per l'anno 1990 per la celebrazione del duecentocinquantesimo anniversario della fondazione del teatro. È conferito al comune di Spoleto il contributo straordinario di lire 3 miliardi per l'anno 1988 e lire 2 miliardi per l'anno 1989 affinchè sia trasferito alla Fondazione "Festival dei due mondi" di Spoleto.
7. Il limite di impegno di lire 45 miliardi per l'anno 1989 di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, recante misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico, è elevato a lire 105 miliardi, di cui almeno il 40 per cento nei territori meridionali.
8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, è elevata, a decorrere dall'anno 1989 e fino all'anno 1996, di lire 5 miliardi.
9. Il limite del controvalore dei prestiti che il Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e gli altri istituti di credito abilitati possono contrarre all'estero negli anni 1988 e 1989 ai sensi del terzo comma dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è complessivamente elevato di lire 1.500 miliardi.
10. Per consentire, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la prosecuzione degli interventi di riconversione delle cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli, nonché delle cooperative e loro consorzi operanti nel settore dell'allevamento che, per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi, abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attività di trasformazione, è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per l'anno 1988, con particolare riguardo agli interventi di riconversione finalizzati allo sviluppo di tecniche agricole che limitino o escludano l'impiego di fitofarmaci e alla valorizzazione dei relativi prodotti.
11. Per la copertura della quota stabilita dall'articolo 1, comma 5, del Regolamento CEE n. 2262/84 del Consiglio in data 17 luglio 1984, non a carico del bilancio generale delle Comunità europee, relativa alle spese da sostenere per i controlli previsti dall'articolo 1, comma 2, del citato Regolamento CEE n. 2262/84, è autorizzata, a decorrere dall'anno 1988, la spesa annua di lire 9 miliardi.
12. Al fine di finanziare il secondo piano annuale di attuazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, la facoltà di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'articolo 25 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è riferita all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64, per gli anni dal 1988 al 1991. La quota per l'anno 1991 è determinata in lire 13.000 miliardi.
13. Per la realizzazione di un programma che prevede l'installazione nel Mezzogiorno di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1988, 30 miliardi per l'anno 1989 e 45 miliardi per l'anno 1989 e 45 miliardi per l'anno 1990, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali.
14. Gli importi di cui al comma 13 possono essere erogati agli enti di gestione o a società per azioni da essi direttamente o indirettamente partecipate a titolo di contributo per la realizzazione dei relativi progetti predisposti dagli enti e approvati dal CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
15. Per la realizzazione dello schedario viticolo comunitario, previsto dal Regolamento CEE n. 2392/86 del Consiglio del 24 luglio 1986, alla cui istituzione la Comunità partecipa con un finanziamento del 50 per cento dei costi effettivi, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento medesimo, è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1988, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
16. Per consentire lo sviluppo del settore zootecnico, ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752, le cooperative agricole e loro consorzi per la costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di impianti di macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni possono contrarre mutui nel limite complessivo massimo di lire 700 miliardi in ragione di lire 400 miliardi nel 1988 e lire 300 miliardi nel 1989. Detti mutui possono essere destinati nei limiti di lire 100 miliardi per il 1988 e di lire 50 miliardi per il 1989 anche ad operazioni di consolidamento delle passività esistenti a favore dei soggetti e relativamente alle strutture ed impianti sopra indicati, si applica in tale caso la disposizione dell'articolo 6, secondo comma della legge 4 giugno 1984, n. 194. In relazione e tali mutui, è concesso un contributo negli stessi interessi nella misura massima di 10 punti percentuali secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricoltura, e delle foreste, di concerto con il Ministro del Tesoro. Si applica alla gestione dei macelli e degli impianti di lavorazione della carne bovina suina, ed ovina la disposizione dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 aggiunta all'articolo 13, secondo comma della legge 4 giugno 1984, n. 194. Per le finalità di cui al presente comma sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi per l'anno 1988 e di lire 20 miliardi per l'anno 1989. Le disposizioni del presente comma si applicano d'intesa con le Regioni, anche per il finanziamento dei progetti relativi al consolidamento e allo sviluppo degli allevamenti da latte e da carne di cooperativa agricole e loro consorzi.
17. Il fondo istituito presso la Sezione per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è incrementato nell'anno 1988 di lire 70 miliardi. Alla predetta Sezione Speciale è accordata la garanzia dello Stato, per il rischio di cambio su prestiti aventi durata non superiore ad un anno, contratti all'estero per lo svolgimento della propria attività. La garanzia si applica alle variazioni eccedenti il 2 per cento intervenuto nel tasso di cambio tra la data di conversione in lire della valuta mutuata e quelle del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi, secondo modalità di attuazione da fissare con decreto del Ministro del Tesoro, e con un onere massimo, in ogni caso, non superiore a lire 20 miliardi. Gli eventuali oneri derivanti dalla operatività della garanzia di cambio prevista dal presente comma sono imputati al capitolo 4529 dello Stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1988 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
18. Al fondo di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione per il finanziamento di interventi a salva guardia dei livelli di occupazione, è conferita per il 1988 la somma di lire 30 miliardi.
19.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134))
.
((46))
20. Il fondo di dotazione della SACE - Sezione Speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è incrementato della somma di lire 300 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988. Continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
21. Dopo il terzo comma dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 è inserito il seguente:
"L'ammontare dei rientri, di cui al comma precente va rapportato esclusivamente al corrispodente importo degli indennizzi cui si è fatto fronte con le disponibilità finanziarie del fondo di cui al secondo comma. Gli interessi, a qualsiasi titolo maturati, le eventuali differenze di cambio nonché oneri e spese relativi ai rientri restano, rispettivamente acquisiti ed a carico della SACE".
22. Il fondo di dotazione del Mediocredito centrale, di cui all'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949 è aumentato di lire 500 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi nell'anno 1988, di lire 200 miliardi nell'anno 1989 e di lire 250 miliardi nell'anno 1990.
23. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 concernente la disciplina del commercio, è ulteriormente integrato di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1997.
24. Il fondo di cui al comma 23 è altresì incrementato di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, per la concessione di contributi in conto capitale, limitatamente alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, previsti dal comma 16, numero 1), dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. I termini per la presentazione delle domande sono stabiliti dal Comitato per la gestione del fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517.
25. Per società promotrici di centri commerciali al dettaglio beneficiarie delle agevolazioni finanziarie previste da leggi statali e regionali, si intendono le società, anche consortili, nelle quali il numero dei soci sia rappresentato prevalentemente da piccole e medie imprese commerciali con la eventuale partecipazione di altre imprese commerciali e degli organismi rappresentativi dall'associazionismo economico e sindacale del commercio.
26. Il Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito con modificazioni, della legge 3 ottobre 1987, n. 399 è integrato per l'anno 1988 di lire 90 miliardi.
27. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318 convertito, con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399 è sostituito dal seguente:
"2. Il Fondo è utilizzato, per una quota pari al 75 per cento, direttamente dalle regioni e ripartito ogni anno fra le medesime con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato, di cui all'articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in base al numero delle imprese artigiane esistenti in ciscuna regione moltiplicato per il reciproco del reddito pro-capite regionale secondo i dati disponibili presso l'Istituto Centrale di statistica nel periodo immediatamente precedente la ripartizione".
28. Il fondo speciale per le agevolazioni e per i servizi a favore dei turisti stranieri motorizzati, di cui alla legge 15 maggio 1986, n. 192, è incrementato di lire 25 miliardi per il 1988.
29. Per consentire la definizione di interventi, avviati sulla base della Direttiva CEE, n. 81/363, finalizzati alla ristrutturazione, e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale definita dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 12 giugno 1985, n. 295, è ulteriormente integrata della complessiva somma di lire 930 miliardi, in ragione di lire 265 miliardi per l'anno 1988, lire 265 miliardi per l'anno 1989 e lire 400 miliardi per l'anno 1990, in favore dell'industria cantieristica ed armatoriale. Tali somme sono annualmente ripartite tra i settori interessati con decreti del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro e sono comprensive degli importi di un ulteriore limite di impegno di lire 215 miliardi per l'anno 1988, in aggiunta a quelli di cui al terzo comma dell'articolo 1 della richiamata legge n. 295 del 1985.
30. Ai fini dell'attuazione del regolamento della Commissione delle Comunità europee n. 2617/80, come modificato dai regolamenti n. 217/84 e 3635/85, concernente provvidenze in favore di alcune zone colpite dalla ristrutturazione del settore della costruzione navale, nelle province di Trieste, Gorizia, e Genova sono ammesse le agevolazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 e successive modificazioni ed integrazioni, fino al 31 dicembre 1988. Per la provincia di Genova sono esclusi i comuni di Gorreto, Rovegno, Rezzoaglio e Santo Stefano d'Aveto.
31. Per le finalità di cui al comma 30 nonché per l'applicazione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le autorizzazioni di spesa da iscrivere nel capitolo 7545 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 25, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 e successive modificazioni ed integrazioni, sono incrementate di lire 50 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 e di lire 10 miliardi per l'anno 1990.
32. Per le finalità di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, è autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 120 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1988, di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e di lire 70 miliardi per l'anno 1990.
Tali somme sono annualmente ripartite fra i vari interventi secondo un piano triennale da approvarsi dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
33. Per la prosecuzione degli interventi per il fermo del naviglio da pesca previsti dal decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386, convertito, con modificazioni dalla legge 19 novembre 1987, n. 471 da attuarsi con i criteri ivi stabiliti, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988, e 1989 e 1990.
34. Le disponibilità esistenti presso il Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675 non utilizzate entro il 31 luglio 1988, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per il 1988, per essere assegnate al Fondo speciale, rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le somme che si rendessero disponibili presso il Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale a seguito di rinuncia delle imprese interessate sono egualmente trsferite al Fondo per l'innovazione tecnologica, con la procedura di cui al precedente periodo.
35. Per la concessione dei benefici previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399 con le modalità ed i criteri ivi indicati, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1988 e di lire 30 miliardi per l'anno 1989.
36. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, per il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno è incrementata di lire 300 miliardi per il 1990.
37. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308, è autorizzata la spesa di lire 34 miliardi per il 1988, destinati quanto a lire 30 miliardi alla concessione dei contributi di cui al numero 1) del primo comma dell'articolo 12 della medesima legge, e quanto a lire 4 miliardi, alla concessione dei contributi di cui al numero 2).
38. All'articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308 sono aggiunte, in fine le parole: "e sono riassegnate alle medesime regioni con delibere del CIPE".
39. Per gli interventi di cui all'articolo 20 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente disciplina della revoca e coltivazione delle risorse geotermiche, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10 miliardi nel 1988, lire 20 miliardi nel 1989 e lire 30 miliardi nel 1990.
40. Per gli anni 1988, e 1989 e 1990, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, alle imprese commerciali, indipendentemente dalle loro dimensioni, alle imprese previste dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, ed alle imprese esercenti attività di servizi, compresi quelli relativi all'informatica e alla telematica, ubicazione nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per le spese sostenute, nei limiti massimi di lire 6 miliardi per le società, co- operative, loro consori, gruppi di acquisto, centri operativi aderenti ad unioni volontarie ed altre forme di commercio associato, e di lire 3 miliardi per le rimanenti imprese, sono concessi, per l'ammodernamento la ristrutturazione, l'ampliamento, la razionalizzazione e l'informatizzazione delle stesse:
a) contributi in conto capitale nella misura del 10 per cento dell spese effettivamente sostenute, al netto IVA;
b) contributi in conto interessi con tasso a carico degli operatori pari al 40 per cento del tasso di riferimento, per finanziamenti agevolati, fino al 60 per cento delle spese effettivamente sostenute, al netto dell'IVA.
41. Le agevolazioni di cui al comma 40 sono concesse in relazione alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
42. Il fondo di cui all'articolo 3-octies del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121 concernente interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale, è integrato di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.
43. È autorizzato l'apporto di lire 120 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1994, al fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949.
44. Per la corresponsione dei contributi di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 40 miliardi per l'anno 1988, da iscrivere, per le rispettive competenze quanto a lire 15 miliardi nello stato di previsione del Ministero del Tesoro, e quanto a lire 25 miliardi nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.
45. Per consentire il conseguimento delle finalità previste dalla legge 5 dicembre 1986, n. 856, i complessivi limiti di cui all'articolo 7 comma 1, e all'articolo 8, comma 1, della stessa legge sono aumentati ciascuno della somma di lire 40 miliardi in riferimento alle quote previste per l'anno 1988.
46. Per le spese relative allo svolgimente di attività di ricerca o documentazione, studi e consulenze da affidare ad esperti ed istituti esterni, anche di nazionalità estera, per analisi a valutazioni di mercato nonché per definire indirizzi e programmi, anche settoriali, inerenti al sistema delle partecipazioni statali e le relative riforme organizzative e procedimentali anche per acquisizioni o dismissione di quote di capitale di società e partecipazione statale, è autorizzata, a partire dall'anno 1988, la spesa di lire 1 miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali.
47. È altresì autorizzata la spesa di lire 3 miliardi, a partire dall'anno 1988, al fine della realizzazione di un sistema di automazione nell'ambito del Ministero delle partecipazioni statali, da iscrivere al capitolo 1101 del relativo stato di previsione.
48. Per consentire lo svolgimento di attività di ricerca e documentazione studi e consulenze, da affidare a commissioni o ad esperti ed istituti esterni, per analisi e valutazioni delle problematiche delle piccole e medie imprese, delle iniziate concernenti il sistema della produzione industriale e delle fonti di energia, nonché per le attività del Comitato tecnico per l'energia e del piano per la realizzazione dei mercati agro-alimentari di cui all'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è autorizzata a partire dall'anno 1988, la spesa di lire 500 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I compensi da attribuire ai membri delle commissioni o agli esperti sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.
49. Alla copertura dell'onere di cui ai commi 46, 47 e 48 di lire 4,5 miliardi per il 1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa recata dalla legge 12 agosto 1977, n. 675.
50. Per consentire l'immediata realizzazione di investimenti finalizzati al recupero, alla ristrutturazione ed all'adeguamento funzionale dell'intero patrimonio immobiliare, delle strutture e dei servizi, è autorizzata la spesa straordinaria di lire 15 miliardi per l'anno 1988 destinata dall'Ente autonomo "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel modo". Sono dichiarati prioritari gli interventi finalizzati alle strutture sportive ed a quelle complementari per le finalità di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, previsti dal comma 7 del presente articolo.
51. È autorizzato inoltre il conferimento di un apporto al fondo di dotazione dell'Ente autonomo "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo", di 10 miliardi per l'anno 1988, per consentire gli investimenti indispensabili per le funzioni istituzionali.
52. Per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 1 gennaio 1988, alle imprese industriali manifatturiere, anche artigiane e cooperative, già esistenti alla data del 1 ottobre 1987, le quali occupino non più di 100 lavoratori con contratto a tempo indeterminato e procedano, entro il 31 dicembre 1990, a nuove assunzioni con contratto di lavoro, a tempo indeterminato, spetta per ogni lavoratore assunto ed occupato in aggiunta ai lavoratori a tempo indeterminato risultanti in organico alla data del 1 ottobre 1987, un contributo di lire 3.600.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990, di lire 2.880.000 per l'anno 1991, e di lire 2.160.000 per l'anno 1992. Il suddetto contributo nel caso di assunzione, di donne, nonché di assunzione di uomini disoccupati da più di 12 mesi e di età compresa tra i 25 e 40 anni è rispettivamente aumentato di lire 600.000, lire 480.000 e lire 360.000. Il predetto contributo è proporzionato alla durata effettiva del rapporto di lavoro, ed il suo ammontare, in caso di lavoro a tempo parziale, è corrispondentemente ridotto. Esso non concorre a formare la base impobinile ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito. Il suddetto contributo è concesso ed erogato secondo modalità stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro del tesoro e non spetta alla imprese di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n. 64 per la durata dell'esenzione ivi prevista.
L'impresa è tenuta a rimborsare il contributo percepito per il singolo lavoratore nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato nei sei mesi successivi alla sua assunzione. Il contributo non è cumulabile con analoghi contributi disposti dalle regioni meridionali. Il contributo di cui al presente comma è concesso per le assunzioni effettuate in aree, ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, individuate dal CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, tenuto conto dei livelli di disoccupazione nelle aree stesse presenti. Il relativo onere, valutato in lire 350 miliardi annui, è posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64.
53. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la detrazione prevista dall'articolo 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è elevata ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 3, della legge 1 marzo 1986, n. 64 al 6 per cento della base imponibile le la maggiore detrazione si applica anche alle prestazioni di posa in opera, installazione e montaggio di cui all'articolo 55 della legge 7 agosto 1982, n. 526. Alle minori entrate derivanti dal presente comma si fa fronte a norma del comma 6 del medesimo articolo 14 della legge 1 marzo 1986, n. 64.
54. Il Governo presente annualmente al Parlamento, entro il 30 settembre, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti delle provvidenze previste nel comma 52.
55. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, continuano a trovare applicazione dal 1 gennaio sino al 31 dicembre 1988. La facoltà di pensionamento anticipato prevista dalle predette disposizioni è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano intervenute deliberazioni del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale, ai sensi dell'articolo 2 comma quinto lettere a) e c) della legge 12 agosto 1977, n. 675, relative a periodi successivi, anche solo in parte al 30 giugno 1987, ovvero deliberazioni relative alla facoltà di pensionamento anticipato successivamento al 30 giugno 1987.
56. La disciplina di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni, continua a trovare applicazione dal 1 gennaio sino al 31 dicembre 1988. Il relativo onere è valutato in lire 350 miliardi per l'anno 1988 e in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

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AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299 , convertito con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n. 451 ha disposto (con l'art. 11, comma 4) che " L'età per partecipare alle attività di formazione previste dall'articolo 15, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevata a 32 anni."
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AGGIORNAMENTO (31)
Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4, numero 6)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2:
a) sono abrogate le seguenti disposizioni:
[..]
6) articolo 15, commi 3 e 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67;"

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AGGIORNAMENTO (46)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge".