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LEGGE 1 dicembre 1986, n. 879

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/01/1994)
Testo in vigore dal:  21-12-1986

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Per provvedere alle esigenze connesse al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione, con priorità per l'edilizia abitativa, nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, ivi compresi gli eventuali oneri derivanti da revisione prezzi e da spese accessorie, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo speciale di lire 835 miliardi per il periodo 1986-1990, dei quali lire 75 miliardi per il 1986, lire 100 miliardi per il 1987 e lire 190 miliardi per il 1988, e da utilizzare secondo le modalità ed i criteri previsti dalle leggi 8 agosto 1977, n. 546, ed 11 novembre 1982, n. 828.
2. Per la concessione di contributi pluriennali per i medesimi fini di cui al comma 1, nonché per le finalità di cui all'articolo 3, sono altresì assegnati alla regione Friuli-Venezia Giulia ulteriori contributi speciali di lire 20 miliardi annui per il periodo 1987-1996 e di lire 7 miliardi annui per il periodo 1987-2006.
NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:
- La legge n. 546/1977 concerne ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976.
- La legge n. 828/1982 reca ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche.