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LEGGE 8 novembre 1986, n. 752

Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura.

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Testo in vigore dal:  14-11-1986

Art. 3

1. Per gli interventi nel settore agricolo e forestale è attribuita alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la somma di lire 8.500 miliardi, di cui lire 1.420 miliardi per l'anno 1986, lire 1.550 miliardi per l'anno 1987, lire 1.690 miliardi per Vanno 1988, lire 1.840 miliardi per l'anno 1989 e lire 2.000 miliardi per l'anno 1990. La somma attribuita per il 1986 è comprensiva dell'importo di lire 1.040 miliardi di cui all'art. 12, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
2. Sugli importi di cui al comma 1 fa carico, per le prime cinque annualità, la somma annua di lire 300 miliardi per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi su mutui quindicennali di miglioramento fondiario o su mutui destinati al consolidamento delle passività delle imprese agricole. Tale somma è comprensiva di lire 50 miliardi da ripartire fra gli enti di cui al comma 1, sulla base delle concessioni contributive dagli stessi effettuate entro il 31 dicembre 1985 sui mutui contratti in applicazione dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Le somme relative ai successivi dieci anni fanno carico al bilancio dello Stato.
3. Al riparto delle somme di cui al comma 1 fra gli enti destinatari provvede il CIPE entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Per l'anno 1986 detto riparto è effettuato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con applicazione dei parametri di ripartizione adottati per l'anno 1985.
Per gli anni successivi i parametri di ripartizione saranno stabiliti dal CIPE sentita la commissione interregionale, con riferimento agli obiettivi indicati dal comma 5 dell'articolo 1.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in conformità ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo nel settore agricolo e forestale in armonia con le determinazioni del Piano agricolo nazionale e del Piano forestale nazionale.
Note all'art. 3:
- La legge n. 41/1986 reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)". Il comma 1 dell'art. 12 della predetta legge dispone: "E autorizzata per l'anno 1986 la spesa di lire 1.040 miliardi da trasferire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le finalità e con le procedure di cui all'art. 18, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Tale spesa si intende a titolo di acconto sulle assegnazioni che per lo stesso anno 1986 saranno destinate ai predetti enti per l'attuazione del piano agricolo nazionale e del piano per la forestazione".
- Il testo dell'art. 18 della legge n. 984/1977 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 2) è il seguente:
"Art. 18. - Ai fini dell'attuazione dei programmi regionali di cui alla presente legge, le regioni sono autorizzate a concedere il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni.
Il limite di impegno per la concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui di cui al precedente comma è a carico delle regioni per gli anni di durata dei singoli programmi e sarà iscritto annualmente nello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni successivi.
Ai mutui di miglioramento fondiario previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 e quelle di cui all'art. 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni".
- Il testo dell'art. 13 della legge n. 281/1970 è riportato nelle note all'art. 2.