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LEGGE 13 maggio 1985, n. 198

Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1992)
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Testo in vigore dal:  21-5-1985

Art. 4


Nell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, al secondo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) la ricostruzione, il ripristino, la riconversione delle attrezzature e strutture fondiarie aziendali danneggiate, ivi compresi impianti arborei, reimpianti di vivai, serre, stalle, viabilità aziendale, mediante concessione di mutui decennali, con preammortamento triennale, al tasso di interesse del 6,75 per cento, ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti singoli o associati. Per gli oliveti ed il vivaismo monocolturale specializzato alla produzione dell'olivo danneggiati il mutuo avrà la durata di quindici anni, con preammortamento quinquennale, al tasso di interesse del 6,75 per cento, ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti singoli o associati. Alle predette operazioni si applicano le disposizioni per la concessione dei mutui di miglioramento fondiario previste dal regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760. In alternativa ai predetti mutui possono essere concessi contributi previsti dall'articolo 1, primo e ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739".
Le provvidenze previste dalla predetta lettera d) non sono cumulabili con i contributi della Comunità economica europea per la riconversione colturale.
Le provvidenze di cui alla predetta lettera d) possono essere concesse, limitatamente ai danni causati dagli eventi di cui all'articolo 1 della presente legge, anche ai capannoni per allevamenti avicoli, cunicoli ed itticoli.
Note all'art. 4, primo comma:
- La lettera d) dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, indica altre misure che le regioni possono adottare nelle situazioni specificate nella nota all'art. 2.
- Il decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, reca provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario.
- Il testo del primo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è il seguente:
"Nelle zone che saranno delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con quello per il tesoro possono essere concessi a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche contributi in conto capitale nelle spese occorrenti:
a) alla sistemazione per la coltivabilità dei terreni, compreso lo scavo ed il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili, al ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive;
b) alla ricostruzione e ripartizione di fabbricati ed altri manufatti rurali, alla riparazione e ricostruzione dei muri di sostegno, di strade poderali, canali di scolo e delle opere di provvista di acqua, di adduzione di energia elettrica, di ripristino degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti di aziende singole od associate;
c) alla ricostituzione delle scorte vive e morte danneggiate o distrutte".
- Il testo dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è il seguente:
"Ai coltivatori diretti, proprietari di fondi, il cui reddito non eccede le normali esigenze familiari ed i cui terreni non possano essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati; o a causa di erosioni delle acque, o perché sommersi da altri strati di sabbia, ghiaia e altri materiali sterili, può essere corrisposta una somma pari all'80 per cento del valore che i terreni avevano anteriormente all'evento. La liquidazione è subordinata alla dimostrazione, da parte del proprietario, dell'impiego della somma in acquisti di scorte vive e morte ed investimenti fondiari a scopi produttivi in agricoltura".