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LEGGE 11 novembre 1982, n. 828

Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/12/1986)
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Testo in vigore dal:  30-11-1982

Art. 12


La durata del fondo di rotazione per l'agricoltura di cui all'articolo 2, n. 2, lettera h), della legge 8 agosto 1977, n. 546, è elevata a 20 anni.
Le somme conferite o da conferire dalla regione in eccedenza a quanto previsto dalla legge 8 agosto 1977, n. 546, nonché le somme che vi sono affluite o vi affluiranno per quote di ammortamento, per capitale ed interesse, nonché per recuperi ed estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti, possono essere destinate in zone esterne alle aree colpite dal sisma.