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LEGGE 22 maggio 1975, n. 152

Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/2019)
Testo in vigore dal:  25-5-1975

Art. 6


Il disposto del primo capoverso dell'articolo 240 del codice penale si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi.
Le armi da guerra e tipo guerra confiscate debbono essere versate alla competente direzione di artiglieria che ne dispone la rottamazione e la successiva alienazione, ove non le ritenga utilizzabili da parte delle forze armate.
Le armi comuni e gli oggetti atti ad offendere confiscati, ugualmente versati alle direzioni di artiglieria, devono essere destinati alla distruzione, salvo quanto previsto dal nono e decimo comma dell'articolo 32 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
Le munizioni e gli esplosivi confiscati devono essere versati alla competente direzione di artiglieria, per l'utilizzazione da parte delle forze armate, ovvero per l'alienazione nei modi previsti dall'articolo 10, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per la distruzione.
Le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si applicano anche alle armi, munizioni e materie esplodenti confiscate in seguito a divieto della relativa detenzione disposto a norma dell'articolo 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.