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LEGGE 18 marzo 1968, n. 249

Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
Testo in vigore dal:  24-5-2001
aggiornamenti all'articolo

Art. 50


I dipendenti civili dello Stato hanno facoltà di rilasciare delega esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all'amministrazione di appartenenza e alla organizzazione sindacale interessata.
Le trattenute operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti, in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate alle stesse organizzazioni secondo modalità da concordare.
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 ha disposto (con l'Allegato A) che dal 23 ottobre 1997 (art. 8, CCNL integrativo del 22 ottobre 1997) l'art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249 cessa di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997 per il personale non dirigenziale ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo del presente decreto.