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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59

Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/5/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  14-9-2012
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Art. 79

(Attività di tintolavanderia)
1. L'esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia di cui alla legge 22 febbraio 2006, n. 84, è
((soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività))
da presentare allo sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai sensi dell' 7 agosto 1990, n. 241.
((
1-bis. Le disposizioni della legge 22 febbraio 2006, n. 84, come integrate e modificate dal presente articolo, escluse quelle concernenti l'obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni.
))
2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 22 febbraio 2006, n. 84, è sostituita dalla seguente: "a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico- professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno; ";
3. All'articolo 2, comma 4, della legge 22 febbraio 2006, n. 84, le parole: "previa determinazione dei criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano " sono soppresse.
4. L'articolo 6 della legge 22 febbraio 2006, n. 84, è sostituito dal seguente:
"Art. 6
1. Le imprese del settore sono autorizzate a continuare a svolgere l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, fino all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione della presente legge che prevedono termini e modalità per la designazione del responsabile tecnico di cui all'articolo 2, comma 2.".