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DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2007, n. 34

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/4/2007
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Testo in vigore dal:  13-4-2007

Art. 3

Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia
1. Al fine di assicurare il supporto tecnico-scientifico all'espletamento delle attività di catalogazione e conservazione del patrimonio culturale svolte nel Friuli-Venezia Giulia, può essere costituito con decreto del Presidente della regione, che ne disciplina anche l'organizzazione, un Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia.
2. L'Istituto di cui al comma 1 è aperto anche alla partecipazione dello Stato ed è dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria.
3. Con il provvedimento organizzativo di cui al comma 1 è istituita presso l'Istituto stesso la «Scuola regionale per il restauro», di seguito denominata: «Scuola», per l'organizzazione di corsi di formazione e di specializzazione da realizzare con il concorso degli Istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali ed eventualmente delle Università degli studi della regione e di altre istituzioni ed enti italiani e stranieri, secondo i profili di competenza e i criteri e livelli di qualità definiti ai sensi dei commi 7, 8 e 10 dell'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 ed in conformità ai requisiti previsti per l'accreditamento ai sensi del comma 9 del medesimo articolo.
4. Ai fini della formazione dei restauratori di beni culturali, la Scuola è sottoposta alla procedura di accreditamento ai sensi del comma 9 dell'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004.
Nota all'art. 3:
- Il testo dei commi 7, 8, 9 e 10 dell'art. 29 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. è il seguente:
«Art. 29 (Conservazione). - (Omissis).
7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro.
9. L'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato.
Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonché le caratteristiche del corpo docente.
Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredato dalla prescritta documentazione.
10. La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».