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DECRETO LEGISLATIVO 1 aprile 2004, n. 111

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-5-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2007)
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Testo in vigore dal:  19-5-2004

Art. 4

Trasferimento delle strade di interesse regionale
1. Sono trasferiti al demanio della Regione le strade ed i tronchi di strade, già appartenenti al demanio statale ai sensi dell'articolo 822 del codice civile, indicati nell'elenco allegato sub A), con le pertinenze e gli accessori relativi, incluse le case cantoniere non dismesse, a norma dell'articolo 44, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di consegna, a condizione che ne siano accertati funzionalità e ordinario stato di manutenzione.
2. Con successive norme di attuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, potranno essere modificati gli elenchi allegati sub A), B) e C), con i relativi beni e risorse strumentali, finanziarie, umane ed organizzative.
3. La Regione può trasferire i beni di cui al comma 1 al demanio degli enti locali.
4. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1 decorre dalla data della consegna. Fino al predetto termine, restano affidati all'ANAS S.p.a. i compiti e le funzioni svolti sulla rete stradale già di competenza dello stesso ente.
5. Ai fini della declassificazione delle strade statali, il trasferimento previsto al comma 1 produce gli effetti giuridici dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con la decorrenza di cui al comma 4.
6. Restano di proprietà dei comuni i tratti interni delle strade previste al comma 1 aventi le caratteristiche indicate dall'articolo 2, comma 2, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraversanti i centri abitati con popolazione superiore ai diecimila abitanti.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 822 del codice civile:
«Art. 822 (Demanio pubblico). - Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.
Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia, le raccolte dei musei, delle pinacoteche degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.».
- Il testo del comma 5, dell'art. 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 49 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.), è il seguente:
«5. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro delle finanze, individua con proprio decreto entro il 30 aprile di ciascun anno le case cantoniere non più utili per i fini istituzionali dell'Ente nazionale per le strade (ANAS). Le case cantoniere così identificate sono dismesse su iniziativa del Ministro delle finanze, con le procedure previste per le dismissioni di beni immobili e con la concessione di diritto di prelazione ai comuni nei quali sono catastalmente ubicati gli immobili.».
- Il comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, è citato nelle note all'art. 3.
- Il testo del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, S.O., è il seguente:
«2. Per le strade statali la declassificazione è disposta con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'A.N.A.S. o della regione interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'art. 2, comma 2. A seguito del decreto di declassificazione, il Presidente della regione, sulla base dei pareri già espressi nella procedura di declassificazione, provvede, con decreto, ad una nuova classificazione della strada, secondo le procedure individuate all'art. 2, commi 4, 5 e 6. La decorrenza di attuazione è la medesima per entrambi i provvedimenti.».
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
«Art. 2 (Definizione e classificazione delle strade) - 1. Omissis.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali;
F-bis - Itinerari ciclopedonali.
Omissis.».