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DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2002, n. 110

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese.

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Testo in vigore dal:  29-6-2002

Art. 3

Trasferimento di funzioni in materia di miniere e risorse geotermiche
1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che già non le spetti ai sensi delle norme vigenti, tutte le funzioni in materia di miniere e risorse geotermiche, comprese le funzioni di polizia mineraria, esercitate direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, salvo quelle espressamente previste dall'articolo 5.
2. È trasferita alla regione Friuli-Venezia Giulia la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche e collaudi, nonché la determinazione dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni.
3. Il distretto minerario di Trieste è soppresso.