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DECRETO LEGISLATIVO 29 settembre 1999, n. 381

Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonchè disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/11/2021)
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  • Articoli
  • Istituto nazionale
    di geofisica e vulcanologia (INGV)
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  • Disposizioni per altri enti di competenza del Ministero
    dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
    (MURST).
  • 7
  • Norme sulla incentivazione, la costituzione
    e il funzionamento di consorzi tra enti di ricerca
  • 8
  • 9
  • Norme generali per gli enti di ricerca
  • 10
  • Modifiche al decreto legislativo
    5 giugno 1998, n. 204
  • 11
  • Disposizioni per l'attività di ricerca
  • 12
  • 13
  • 14
  • Allegati
Testo in vigore dal:  13-11-1999

Art. 9

Consorzio obbligatorio per la gestione dell'area per la ricerca
scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste
1. Al consorzio obbligatorio per la gestione dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste, che assume la denominazione di consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. l02, e all'articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, con facoltà di intervento sul territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.
2. Il consorzio opera sulla base di uno statuto che disciplina i compiti, le facoltà, gli organi e le rispettive competenze, i principi generali di organizzazione e funzionamento, nonché di appositi regolamenti, emanati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato ma comunque nel rispetto dei relativi principi. Per l'esame dello statuto e dei regolamenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
3. Al consorzio si applicano l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché le seguenti disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19:
a) articolo 2, comma 1, lettere c), e), g) ed h);
b) articolo 3;
c) articolo 5, con riferimento anche all'attività dei soggetti che operano nelle aree;
d) articolo 6;
e) articolo 7, comma 1, lettera a), numero 5, e lettera b);
f) articolo 9, comma 1, salve le parole: "di cui agli articoli 7 e 8", e comma 2;
g) articolo 10, comma 1;
h) articolo 11, applicandosi, per quanto riguarda le aree scientifiche e i settori tecnologici, l'articolo 12 del presente decreto;
i) articolo 12.
4. In sede di prima applicazione del presente decreto il consiglio di amministrazione è integrato con un componente nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da un rappresentante per ciascuno dei soci di diritto di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102. Entro novanta giorni dalla predetta nomina il consiglio di amministrazione trasmette al MURST le modifiche e integrazioni allo statuto e ai regolamenti per l'adeguamento al presente decreto. Alla data di pubblicazione dello statuto così modificato e integrato sono abrogati gli articoli 12, commi primo, secondo e terzo, 13, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, e i commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 29 gennaio 1986, n. 26.
5. In considerazione della rilevanza del polo scientifico e tecnologico del Friuli-Venezia Giulia e delle sue relazioni con l'estero, il consorzio ogni anno convoca, per conto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, una conferenza degli enti di ricerca nazionali ed internazionali che ricevono contributi dallo Stato, aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di valutare i programmi ed i risultati ottenuti anche sotto il profilo delle collaborazioni e delle interazioni avviate fra gli stessi. Alla conferenza prendono parte i rappresentanti della regione, delle province e dei capoluogni di provincia del Friuli-Venezia Giulia e possono partecipare i rappresentanti delle due Università di Trieste e di Udine, delle imprese e delle organizzazioni sindacali.
Note all'art. 9:
- Il testo degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102 (Norme sulla Università statale di Udine e sulla istituzione ed il potenziamento di strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, di alta cultura ed universitarie in Trieste), è il seguente:
"Art. 14. - Il consorzio ha il compito di:
1) promuovere e adottare i provvedimenti occorrenti per la creazione e lo sviluppo, entro il comprensorio di laboratori e istituti di ricerca scientifica e tecnologica a carattere applicativo e finalizzato, pubblici e privati, nazionali, comunitari, esteri e internazionali connessi con gli interessi economici e sociali del territorio. La ricerca da svolgere nei suddetti laboratori e istituti deve avere come finalità il miglioramento dei servizi e l'incremento delle attività economiche che interessano particolarmente la regione Friuli-Venezia Giulia, con riguardo anche agli aspetti internazionali della ricerca stessa e con particolare riferimento alle limitrofe regioni europee e alla collaborazione con i Paesi in via di sviluppo;
2) coordinare e regolamentare l'attività che si svolge nel comprensorio per ciò che attiene all'uso dei beni dell'ente e dei servizi posti a disposizione delle unità di ricerca;
3) amministrare i fondi ed i proventi assegnatigli.
A tale scopo il consorzio ha la facoltà di:
a) promuovere l'espropriazione di fondi, fabbricati ed altri beni situati nel comprensorio sia a favore proprio sia a favore dei richiedenti;
b) acquistare fondi, fabbricati ed altri beni, sia in proprio sia a favore dei richiedenti, quando l'espropriazione non sia ritenuta opportuna;
c) provvedere a quanto occorre per il conseguimento della concessione per uso proprio o di terzi di terreni demaniali necessari allo sviluppo del comprensorio;
d) vendere o locare fondi, fabbricati od altri beni;
e) predisporre progetti, preventivi e piani per l'ordinato sviluppo del comprensorio;
f) provvedere alla costruzione di opere, impianti, strade, fognature, all'installazione dei servizi di energia elettrica, gas, acqua e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei medesimi;
g) esigere diritti, canoni, compensi per servizi fruiti dalle unità di ricerca o centri sperimentali per uso di impianti del consorzio;
h) provvedere mediante speciali convenzioni alla sorveglianza e ai vari servizi nel comprensorio;
k) contrarre mutui;
i) concedere, secondo le proprie disponibilità, contributi e sovvenzioni agli interessati all'attività di ricerca;
l) compiere tutti gli atti necessari per la più efficace utilizzazione, gestione e sviluppo del comprensorio;
m) provvedere alla compilazione di norme tecniche di carattere generale, attinenti all'esercizio delle attività di ricerca sperimentali nell'ambito del comprensorio;
n) raccogliere, elaborare, pubblicare e diffondere dati, notizie e risultati concernenti l'attività del comprensorio;
o) costituire, se del caso, commissioni di studio di particolari problemi riguardanti la vita e lo sviluppo del comprensorio;
p) promuovere o partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di consorzi costituiti, anche in forma di società per azioni, o di società di imprese nazionali ed internazionali, che abbiano come fine lo sviluppo delle attività di ricerca scientifica e di ricerca applicata in materia di tecnologie fortemente innovative; la relativa autorizzazione è concessa, in via preventiva, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro del tesoro. Nessuna zona nell'interno del comprensorio costituente l'area scientifica e tecnologica può essere usata per scopi diversi dalla ricerca e dalle attività ad essa connesse.
Il consorzio può affidare, in tutto o in parte, in concessione a società a prevalente partecipazione pubblica, diretta o indiretta, le attività di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) del precedente secondo comma".
"Art. 15. - Le entrate del consorzio sono costituite da:
1) contributi dello Stato nell'ambito dei finanziamenti previsti dalle leggi vigenti per il potenziamento della ricerca scientifica;
2) contributi della regione, dell'amministrazione provinciale e del comune di Trieste, nonché contributi degli enti e privati di cui al precedente art. 13, secondo comma. La misura dei contributi dell'amministrazione provinciale e del comune sarà fissata dai rispettivi consigli anche in deroga alle norme del testo unico di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;
3) contributi del Consiglio nazionale delle ricerche;
4) eventuali contributi volontari;
5) proventi dell'uso dei beni pertinenti al comprensorio;
6) proventi delle gestioni dei servizi.
Il patrimonio del consorzio è costituito dai beni mobili ed immobili comunque acquisiti a titolo oneroso o gratuito".
- L'art. 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 26 (Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia), così recita:
"Art. 8. - 1. Per l'acquisizione delle aree del comprensorio per l'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste, di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, si applicano, in deroga all'art. 17 del codice civile, le disposizioni previste per le università dall'art. 11, ottavo comma, del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, in relazione all'art. 38, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641.
2. Il consorzio di cui al precedente art. 7, sentita la Comunità montana del Carso, predispone un programma per la progressiva acquisizione dei terreni prevedendo anche la loro graduale utilizzazione, in conformità agli strumenti urbanistici del comune di Trieste".
- Per il testo dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si veda nelle note all'art. 5.
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):
"6. Le università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca. Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso i soggetti di cui al primo periodo del presente comma. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare di assegni può frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato, per ciascuna università, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. Le università possono fissare il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. Per la determinazione degli importi e per le modalità di conferimento degli assegni si provvede con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma sono altresì autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli assegni e i contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma".
- Per il titolo del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, prevede:
"1. A decorrere dall'anno accademico 1977-78 è istituita, in conformità di quanto disposto dall'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, l'Università statale degli studi di Udine. Essa ha il fine di contribuire al progresso civile, sociale e alla rinascita economica del Friuli e comprende le seguenti facoltà e i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:
1) Lingue e letterature straniere:
a) corso di laurea in lingue e letterature straniere.
Nell'ambito della facoltà di lingue e letterature straniere sarà valorizzato in particolare lo studio delle lingue e letterature dell'Europa orientale.
2) Ingegneria:
a) corso di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale;
b) corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali a indirizzo economicoorganizzativo.
3) Scienze matematiche, fisiche e naturali:
a) corso di laurea in scienze dell'informazione.
4) Agraria:
a) corso di laurea in scienze agrarie;
b) corso di laurea in scienze della preparazione alimentare;
c) corso di laurea in scienze della produzione animale.
5) Lettere e filosofia:
a) corso di laurea in conservazione dei beni culturali a indirizzi:
archivistici e librari;
architettonici, archeologici e dell'ambiente;
mobili e artistici".