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DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 1997, n. 9

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione FriuliVenezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-02-1997
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Testo in vigore dal:  13-2-1997

Art. 13

Tutela delle minoranze linguistiche
e valorizzazione delle lingue locali
1. Gli enti locali della regione, attraverso gli statuti, garantiscono la tutela delle minoranze linguistiche nel rispetto delle norme statali e regionali.
2. Nel rispetto delle medesime norme, gli enti locali adottano le misure adeguate per la conservazione e lo sviluppo delle lingue locali.