stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1996, n. 624

Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.

nascondi
  • Articoli
  • DISPOSIZIONI GENERALI
    CAPO I
    CAMPO DI APPLICAZIONE
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • DISPOSIZIONI GENERALI
    CAPO II
    OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • DISPOSIZIONI GENERALI
    CAPO III
    NORME GENERALI
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • DISPOSIZIONI GENERALI
    CAPO IV
    ATTREZZATURE ED IMPIANTI MECCANICI, ELETTRICI ED
    ELETTROMECCANICI
  • 29
  • 30
  • 31
  • DISPOSIZIONI GENERALI
    CAPO V
    MANUTENZIONE
  • 32
  • 33
  • 34
  • DISPOSIZIONI GENERALI
    CAPO VI
    DISPOSIZIONI TECNICHE
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE
    APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE A CIELO APERTO O
    SOTTERRANEE, NONCHÈ AGLI IMPIANTI PERTINENTI DI SUPERFICIE
    CAPO I
    NORME COMUNI
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE
    APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE A CIELO APERTO O
    SOTTERRANEE, NONCHÈ AGLI IMPIANTI PERTINENTI DI SUPERFICIE
    CAPO II
    NORME APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ A CIELO APERTO
  • 52
  • NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE
    APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE A CIELO APERTO O
    SOTTERRANEE, NONCHÈ AGLI IMPIANTI PERTINENTI DI SUPERFICIE
    CAPO III
    NORME APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ IN SOTTERRANEO
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE
    APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE CONDOTTE MEDIANTE
    PERFORAZIONE
    CAPO I
    NORME COMUNI APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ DI TERRAFERMA ED
    IN MARE
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE
    APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE CONDOTTE MEDIANTE
    PERFORAZIONE
    CAPO II
    NORME APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ DI TERRAFERMA
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE
    APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE CONDOTTE MEDIANTE
    PERFORAZIONE
    CAPO III
    NORME APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ A MARE
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • NORME TRANSITORIE E FINALI
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • SANZIONI
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
Testo in vigore dal:  29-12-1996

Art. 31

(Verifiche periodiche)
1. Il datore di lavoro, conformemente alle modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro in data 12 settembre 1959, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 dell'11 dicembre 1959, e successive modifiche ed integrazioni, deve denunciare all'autorità di vigilanza competente, prima della loro messa in esercizio, le attrezzature e gli impianti per i quali sono previste verifiche periodiche nei citati decreti n. 547 del 1955, n. 128 del 1959 e n. 886 del 1979.
2. I collaudi degli impianti e le verifiche di attrezzature e di impianti, di competenza dell'autorità di vigilanza sono eseguiti con oneri a carico del datore di lavoro.
3. Per le attività estrattive di minerali di seconda categoria di cui al comma 3 dell'articolo 2 del regio decreto n. 1443 del 1927, le regioni hanno facoltà di incaricare, per le verifiche di cui al comma 2, gli uffici minerari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
4. Le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra, delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche omologati ai sensi dell'articolo 1 del decreto interministeriale 15 ottobre 1993, n. 519, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 16 dicembre 1993, sono condotte dall'autorità di vigilanza competente ad intervalli non superiori a 2 anni.
5. L'autorità di vigilanza può avvalersi, d'intesa con il datore di lavoro, di Enti e laboratori conformi alle norme tecniche armonizzate, previamente individuate dall'autorità stessa; le spese relative sono a carico del datore di lavoro.