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DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1993, n. 270

Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/08/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/2012)
Testo in vigore dal:  7-8-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

Finanziamento
1. Il finanziamento degli istituti è assicurato:
a) dallo Stato, a carico del Fondo sanitario nazionale. La ripartizione è fatta annualmente dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenendo conto dei requisiti strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento in relazione alle esigenze del territorio di competenza e alle attività da svolgere;
b) a carico del Ministero della sanità, per quanto previsto dall'art. 7, comma 4, e dall'art. 12, comma 2, lettera a), numero 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
c) dalle regioni e dalle unità sanitarie locali, per le prestazioni poste a carico delle stesse;
d) dalle unità sanitarie locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario.
2. Il finanziamento degli istituti è inoltre assicurato:
a) da finanziamenti statali e regionali per l'erogazione, da parte degli istituti, di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati all'art. 1 del presente decreto;
b) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico ed al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche ed alimentari;
c) dai redditi del proprio patrimonio;
d) dagli utili derivanti dalle attività di produzione;
e) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento.
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, incompatibili con il presente decreto legislativo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione degli Istituti nei limiti della loro compatibilità con le disposizioni del presente decreto legislativo".