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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 31 dicembre 1992, n. 582

Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanità ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della sanità per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.

note: Entrata in vigore del decreto: 02-04-1994
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Testo in vigore dal:  2-4-1994

Art. 1

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile ed in particolare l'art. 6 che prevede che il Ministero della sanità può avvalersi di personale sanitario a rapporto convenzionale;
Visto il proprio decreto 22 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984, con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra;
Visto il proprio decreto del 22 giugno 1987, n. 576, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1988, con il quale è stata emanata la disciplina per il triennio 1986-1988 dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanità ed i medici specialisti e generici, operanti presso gli ambulatori a gestione diretta per l'assistenza sanitaria al personale navigante;
Atteso che la disciplina, in relazione anche ai compiti svolti dai medici ambulatoriali è necessariamente correlata, per la parte compatibile, agli istituti normativi ed economici di cui all'accordo collettivo nazionale per i medici ambulatoriali operanti nelle strutture delle unità sanitarie locali;
Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, è stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali del S.S.N. per il triennio 1› luglio 1989-30 giugno 1991;
Ritenuto, pertanto, di adeguare, per la parte compatibile, la disciplina di cui al decreto ministeriale n. 576/87, tuttora applicata in regime di prorogatio, al predetto accordo collettivo nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990;
Considerato che in data 30 luglio 1991 è stata raggiunta al riguardo una intesa con il Sindacato unitario medici ambulatoriali italiani (SUMAI) e con il Sindacato medici servizio assistenza sanitaria naviganti (SMESASN) di Napoli e di Genova sulla disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanità ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero stesso per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;
Ritenuto di disciplinare i rapporti in questione per il triennio 1989-91 in conformità alla predetta intesa;
Considerato che l'applicazione della suindicata disciplina dei rapporti convenzionali relativi agli anni 1989, 1990 e 1991 comporta, rispetto agli oneri già previsti a tale titolo, un presumibile maggiore onere complessivo di L. 7.500.000.000;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 806/92 espresso dalla sezione I nell'adunanza generale del 18 maggio 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. DAGL.1/31890/4.18.54 del 15 ottobre 1992);
ADOTTA
il seguente regolamento:
1. È reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale, per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanità ed i medici specialisti e generici operanti negli ambulatori a gestione diretta per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, per il triennio 1989-91, sottoscritto ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, riportato nel testo allegato, vistato dal proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 dicembre 1992

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 dicembre 1992 Il Ministro: DE LORENZO

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1994

Registro n. 1 Sanità, foglio n. 10