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DECRETO-LEGGE 7 novembre 1983, n. 623

Interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1983, n. 748 (in G.U. 02/01/1984, n.1).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/1987)
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Testo in vigore dal:  3-1-1984
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Art. 5-ter

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1. Per il ripristino delle opere e degli edifici danneggiati dal terremoto del 9 novembre 1983 e dalle alluvioni del novembre 1982 e del settembre 1983, sono concessi i seguenti contributi straordinari da erogare nel triennio 1984-1986:
a) alla regione Emilia-Romagna lire 84 miliardi, da destinare: quanto a lire 70 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1984 e di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, agli interventi in provincia di Parma relativi al terremoto; quanto a lire 6 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986 agli interventi nelle province di Parma e di Modena relativi all'alluvione del 1982; e quanto a lire 8 miliardi, in ragione di lire 4 miliardi per l'anno 1984 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, a quelli in provincia di Reggio Emilia relativi al terremoto del 1983;
b) alla regione Friuli-Venezia Giulia, lire 48 miliardi da destinare agli interventi in provincia di Udine, in ragione di lire 18 miliardi per l'anno 1984 e di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986;
c) alla regione Lombardia, lire 18 miliardi, da destinare agli interventi nelle province di Como e di Sondrio, in ragione di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 19.84, 1985 e 1986.
2. Le regioni interessate provvedono a disciplinare l'utilizzazione dei contributi di cui al precedente comma secondo i principi ed i criteri di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, in quanto compatibili.
3. All'onere di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986, derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8319 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
4. Restano conseguentemente sospesi, per il medesimo triennio, i versamenti delle annualità di cui al decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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