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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1983, n. 55

Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 (in G.U. 30/04/1983, n.117).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/2000)
Testo in vigore dal:  1-9-1999
aggiornamenti all'articolo

Art. 13


(1) Lo Stato concorre al finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti dai comuni e dalle province negli anni 1983 e 1984 nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, salvo i casi previsti da norme particolari e fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43. Il concorso dello Stato compete anche per i mutui assunti da consorzi fra enti locali, a condizione che sia stato deliberato, anche nell'esercizio successivo a quello dell'assunzione, l'accollo a carico dei bilanci degli stessi enti locali, da parte dei relativi consigli, delle rate di ammortamento per tutta la durata del prestito. L'onere di ammortamento dei mutui contratti a decorrere dal 1 gennaio 1985 deve essere fronteggiato senza che ne consegua aggravio per il bilancio dello Stato.
(1.1) Qualora gli enti suddetti intendano contrarre mutui al di fuori dei casi previsti dall'articolo 10 del presente decreto, l'intero onere di ammortamento dovrà essere fronteggiato dagli enti stessi, senza che ne consegua aggravio alcuno per il bilancio dello Stato. Per tutti gli altri mutui contratti dai medesimi enti nello stesso esercizio, il concorso dello Stato ai sensi del primo comma è ridotto al 50 per cento.
(2) A decorrere dal 1 gennaio 1983 i quadri economici dei progetti approvati per l'esecuzione di opere pubbliche devono tenere conto dell'intero costo della opera, anche se la realizzazione di essa avvenga per stralci o lotti funzionali.
(3) L'importo delle perizie suppletive e di variante ai progetti esecutivi approvati successivamente al 1 gennaio 1983 non può superare il 30 per cento dell'importo dei lavori previsti nel progetto originale deliberato. Qualora il finanziamento dell'opera venga effettuato con il ricorso al credito, l'importo del mutuo suppletivo potrà essere comprensivo, oltre che delle variazioni di spesa dei lavori nella misura massima di cui al precedente comma, anche delle variazioni delle altre componenti il quadro economico, compresa la revisione prezzi.
(3.1)
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 284))

(3.2) Qualora la fornitura di beni e servizi venga effettuata con
ricorso a mutuo della Cassa depositi e prestiti, il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale, purché tale circostanza sia stata richiamata nel bando di gara.