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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 2006, n. 252

Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 2/9/2006
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Testo in vigore dal:  2-9-2006

Art. 26

Deposito dei film - Soggetti obbligati e istituti depositari
1. Il produttore di opere filmiche consegna alla Cineteca Nazionale una copia positiva nuova, conforme al negativo o al master, dei documenti di cui all'articolo 2, lettera f), numero 4). Nel caso di film riconosciuti di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il produttore di opere filmiche consegna alla Cineteca nazionale anche una copia negativa del film.
2. Per i film ammessi ai benefici di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il produttore di opere filmiche assolve all'obbligo di deposito legale mediante la consegna della copia di cui all'articolo 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 28 del 2004.
3. L'esportazione definitiva dei negativi originali di film è comunicata alla Cineteca nazionale, alla quale il produttore di opere filmiche, o i suoi aventi causa, garantiscono il libero accesso in perpetuo ai negativi originali, a fini di duplicazione conservativa e restauro.
4. Un'ulteriore copia dei documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 4), è consegnata ad istituti della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato, provvisti di idonee strutture di conservazione ed individuati, per ciascuna regione, dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con le modalità indicate all'articolo 4.
Note all'art. 26:
- Gli articoli 7 e 24, comma 1, del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, dispongono:
«Art. 7 (Riconoscimento dell'interesse culturale). - 1.
Contestualmente all'istanza di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, le imprese nazionali di produzione possono chiedere anche il riconoscimento dell'interesse culturale.
2. Per il riconoscimento dell'interesse culturale, i film devono presentare le componenti di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), n), o), p) e q); ed almeno quattro delle componenti di cui all'art. 5, comma 2, lettere g), h), i), l) ed m).
3. Per ragioni artistiche o culturali, il direttore generale competente può concedere deroghe per le componenti di cui all'art. 5, comma 2, lettere f), n) ed o), previo parere della Commissione di cui all'art. 8.
4. I film cortometraggi devono presentare le componenti di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), fatta salva la possibilità di deroghe, per ragioni artistiche o culturali, previo parere della Commissione di cui all'art. 8.».
«Art. 24. (Cineteca nazionale). - 1. Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente decreto, l'impresa di produzione, ad ultimazione del film, salvi gli oneri di cui all'art. 11, comma 1, ultimo periodo, deposita presso la Cineteca nazionale una copia positiva nuova conforme al negativo del film, che non abbia effettuato passaggi in sale cinematografiche. Il mancato deposito rende priva di efficacia l'iscrizione già eseguita ai sensi dell'art. 23.».
- Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda in nota all'art. 4.