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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1999, n. 558

Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonchè per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

note: Entrata in vigore del decreto: 6-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2012)
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Testo in vigore dal:  6-12-2000

Art. 7

Imprese di pulizia
1. Le imprese che intendono esercitare alcune delle attività disciplinate dalla legge 25 gennaio 1994, n. 82, presentano denuncia di inizio dell'attività, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dichiarando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), e all'articolo 2 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, unendo, altresì, il modello previsto all'allegato A del decreto 7 luglio 1997, n. 274, compilato nella prima sezione, per la dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa e, nella seconda sezione, nel caso di richiesta di iscrizione in una determinata fascia di classificazione.
2. Le imprese artigiane presentano la denuncia di cui al comma 1, alla commissione provinciale per l'artigianato unitamente alla domanda di iscrizione al relativo albo, ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana; le altre imprese presentano la denuncia unitamente alla domanda di iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese. L'ufficio del registro delle imprese provvede, entro il termine di dieci giorni previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria della impresa nonché alla sua iscrizione definitiva, entro sessanta giorni dalla denuncia, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle imprese di pulizia stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio nazionale.
Note all'art. 7:
- Il testo degli articoli 1 e 2 della citata legge 25 gennaio 1994, n. 82 è il seguente:
"Art. 1 (Iscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane). - 1. Le imprese che svolgono attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione, di seguito denominate "imprese di pulizia", sono iscritte nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, qualora presentino i requisiti previsti dalla presente legge.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, agli effetti della presente legge:
a) le attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione;
b) i requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa delle imprese che svolgono le attività di cui alla lettera a), che devono essere certificati ai sensi della normativa in materia;
c) la misura del contributo per l'iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui al comma 1, nonché le relative modalità di versamento;
d) le fasce nelle quali devono essere classificate, nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, le imprese di pulizia, tenuto conto del volume d'affari al netto dell'IVA, ai fini della partecipazione, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi di cui alla presente legge.
3. Le imprese di pulizia comunicano alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o alla commissione provinciale per l'artigianato ogni variazione dei requisiti definiti ai sensi del comma 2, lettera b), nei termini stabiliti dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al medesimo comma 2".
"Art. 2 (Requisiti di onorabilità). - 1. Le imprese di pulizia possono richiedere l'iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane qualora nei confronti dei soggetti di cui al comma 2:
a) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
b) non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
d) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'art. 513-bis del codice penale;
e) non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.
2. I requisiti di onorabilità di cui al comma 1 devono essere posseduti:
a) nel caso di impresa di pulizia individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede un institore o un direttore, anche da questi ultimi;
b) nel caso di impresa di pulizia che abbia forma di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative".
- Per il testo dell'art. 22, comma 3, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda nelle note alle premesse.
- Per il modello previsto all'allegato A al decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 (Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di derattizzazione e di sanificazione), si veda la Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1997, n. 188.
- Il testo del comma 8 dell'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, è il seguente:
"8. L'iscrizione è eseguita senza indugio e comunque entro il termine di dieci giorni dalla data di protocollazione della domanda. Il termine è ridotto alla metà se la domanda è presentata su supporti informatici.
L'iscrizione consiste nell'inserimento nella memoria dell'elaboratore elettronico e nella messa a disposizione del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero dell'iscrizione e dei dati contenuti nel modello di domanda".