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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1994, n. 367

Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili.

note: Entrata in vigore della legge: 10-12-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2011)
Testo in vigore dal:  18-8-2011
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Art. 8

Programmi comuni fra più amministrazioni
1. Ove, per la realizzazione di programmi o di interventi di comune interesse, siano stipulati, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, accordi fra amministrazioni dello Stato, nonché fra queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, possono essere disposte, per l'attuazione di quanto stabilito dagli accordi, una o più aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di un unico funzionario delegato, titolare di pubbliche funzioni ancorché non dipendente statale, responsabile dell'attuazione del programma o degli interventi. Analogamente provvedono, nei confronti del medesimo funzionario, le altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici partecipanti all'accordo, secondo le procedure dei rispettivi ordinamenti.
2. Per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato, gli ordini di accreditamento di cui al comma 1 possono essere emessi in deroga ai limiti di somma previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato. Ai predetti ordini di accreditamento si applica l'articolo 279, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Gli ordini di accreditamento relativi a spese in conto capitale, non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio successivo.
3. Gli accordi di cui al comma 1 individuano il funzionario responsabile, al quale debbono essere accreditate le somme, e determinano la durata tassativa dell'accordo. Essi stabiliscono, altresì, il servizio di controllo interno cui è demandata, ai sensi dell'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni, la verifica dell'attuazione del programma e dei risultati della gestione. Il servizio di controllo interno redige una relazione da allegare al rendiconto annuale di cui al comma 4.
4. I fondi accreditati al funzionario delegato danno luogo ad una gestione unitaria, per la quale il funzionario delegato presenta il rendiconto annuale alle amministrazioni, enti ed organismi partecipanti all'accordo. Si applicano le procedure contrattuali e di gestione, nonché, in quanto compatibili, le modalità di presentazione dei rendiconti amministrativi dei funzionari delegati, previste dai regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni.
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2011, N. 123))
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6. Le procedure previste dal presente articolo possono essere adottate anche per l'attuazione, da parte delle amministrazioni dello Stato, dei programmi previsti dall'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, "Legge quadro in materia di lavori pubblici".