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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1982, n. 571

Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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Testo in vigore dal:  8-9-1984
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Art. 20



Quando per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, l'interessato, per ogni richiesta di revisione dell'analisi ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è tenuto a versare la somma di L. 70.000 alla competente tesoreria provinciale e ad allegare la relativa ricevuta alla domanda di revisione. Detto importo è aggiornato ogni anno, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'Istat. L'aggiornamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
((2))

Le analisi di revisione sono eseguite:
dall'Istituto sperimentale per l'enologia di Asti per le analisi dei mosti, dei vini, degli aceti, degli agri e degli altri prodotti alcolici;
dall'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara per le analisi chimiche degli oli e dei grassi ad eccezione del burro;
dall'Istituto sperimentale lattiero caseario di Lodi per le analisi chimiche del burro e dei formaggi;
dall'Istituto sperimentale per la zootecnia di Roma per le analisi dei prodotti per l'alimentazione degli animali;
dall'Istituto sperimentale agronomico di Bari - sezione di Modena, e dall'Istituto di industrie agrarie dell'Università degli studi di Bologna per le analisi botaniche;
dall'Istituto sperimentale per la zoologia di Firenze - sezione di Roma, per le analisi del miele;
dall'Istituto nazionale della nutrizione di Roma per le analisi delle paste alimentari, zuccheri, conserve vegetali ed analcolici;
dall'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma - sezione di Vercelli, per le analisi del riso;
dall'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma per le analisi di tutti gli altri prodotti agrari e sostanze di uso agrario.
Nelle materie diverse da quelle attribuite agli istituti indicati nel precedente comma, le analisi di revisione sono eseguite:
dal Laboratorio centrale delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze;
dall'Istituto superiore di sanità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1982

PERTINI SPADOLINI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1982

Atti di Governo, registro n. 41, foglio n. 29

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AGGIORNAMENTO (2)

Il Decreto 1 agosto 1984 (in G.U. 24/08/1984, n. 233) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, l'importo da versare per ogni richiesta di revisione di analisi alla competente tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è elevato a L. 80.500".