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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1978, n. 100

Norme dirette ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dagli accordi Italo-Jugoslavi di Osimo del 10 novembre 1975 ed a consentire l'attuazione delle misure connesse.

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Testo in vigore dal:  28-4-1978

Art. 3


L'Azienda nazionale autonoma delle strade provvederà alla realizzazione:
della strada di collegamento tra la regione jugoslava del Collio e Salcano (strada del Monte Sabotino), secondo il progetto elaborato dalla commissione mista italo-jugoslava di cui all'art. 6 dell'accordo sulla promozione economica, la cui spesa è valutata in complessive lire 1.550 milioni;
del collegamento autostradale tra l'autostrada Venezia-Trieste-Gorizia-Tarvisio ed il valico confinario di S. Andrea (Gorizia), mediante il completamento dello svincolo terminale con la strada statale 55 e con il valico confinario di S. Andrea e la realizzazione di opere varie conseguenti alla costruzione di tale svincolo e dell'autoporto di S. Andrea la cui spesa complessiva è valutata in lire 1.500 milioni.
L'Azienda nazionale autonoma delle strade provvederà inoltre, anche a mezzo di enti locali o loro consorzi, oppure di società o consorzi a prevalente capitale pubblico, tramite stipulazione di apposita convenzione, alla realizzazione dei collegamenti autostradali, senza pedaggio, fra l'autostrada Venezia-Trieste-Gorizia-Tarvisio ed i valichi confinari di Fernetti (Trieste), di Pese (Trieste) e di Rabuiese (Trieste) al cui scopo viene destinato un contributo complessivo di lire 87.500 milioni.
A tale fine sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per essere assegnate all'A.N.A.S., le somme di lire 15.550 milioni nell'anno 1978 e di lire 25.000 milioni in ciascuno degli anni dal 1979 al 1981.