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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1971, n. 1269

Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/1993)
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Testo in vigore dal:  16-2-1972

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, numero 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1


Per "legge" nel presente regolamento si intende il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, numero 1034.
Le attribuzioni del prefetto previste dal presente regolamento sono esercitate dal Presidente della giunta regionale della regione della Valle d'Aosta per le concessioni e autorizzazioni relative agli impianti da installare in detta regione.
L'Azienda nazionale autonoma delle strade e l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione sono indicati rispettivamente con le sigle A.N.A.S. e U.T.I.F.