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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1966, n. 833

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasporti su funivie e linee automobilistiche, tramviarie e filoviarie, di interesse regionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/03/1976)
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Testo in vigore dal:  18-3-1976
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per l'interno; Decreta:

Art. 1


Salvo quanto disposto negli articoli seguenti, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 1975, N. 902))
.
Sono da considerarsi di interesse regionale i pubblici servizi di
trasporto con trazione a fune e le linee automobilistiche, filoviarie e tranviarie, con percorso limitato al territorio della Regione, qualora non implichino interventi finanziari dello Stato per la loro gestione.