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Document 32010R0031

Regolamento (UE) n. 31/2010 della Commissione, del 14 gennaio 2010 , recante registrazione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Idrijski žlikrofi (STG)]

OJ L 10, 15.1.2010, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 010 P. 254 - 255

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/31/oj

15.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 10/5


REGOLAMENTO (UE) N. 31/2010 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2010

recante registrazione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Idrijski žlikrofi (STG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 509/2006 e in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento, la domanda di registrazione della denominazione «Idrijski žlikrofi» presentata dalla Slovenia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 509/2006, occorre procedere alla registrazione di detta denominazione.

(3)

Nella domanda è chiesta altresì la protezione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006. È opportuno concedere tale protezione alla denominazione «Idrijski žlikrofi» in quanto, non essendovi stata opposizione, non è stato dimostrato che il nome è utilizzato legittimamente, notoriamente e in modo economicamente significativo per prodotti agricoli o prodotti alimentari analoghi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Si applica la protezione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

(2)  GU C 104 del 6.5.2009, pag. 11.


ALLEGATO

Prodotti alimentari di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 509/2006:

Classe 2.4.   Paste alimentari anche cotte o farcite

SLOVENIA

Idrijski žlikrofi (STG)

L’uso del nome è riservato.


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