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Document 32005R1216

Regolamento (CE) n. 1216/2005 della Commissione, del 28 luglio 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 1227/2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo

OJ L 199, 29.7.2005, p. 32–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M, 9.12.2008, p. 217–217 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 065 P. 124 - 124
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 065 P. 124 - 124

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; abrog. impl. da 32008R0555

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1216/oj

29.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 199/32


REGOLAMENTO (CE) N. 1216/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 1227/2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 80, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Vari Stati membri incontrano notevoli difficoltà nell'applicare le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 relative alla procedura di regolarizzazione delle superfici piantate illegalmente. Tali difficoltà riguardano in particolare la data a decorrere dalla quale deve essere seguita detta procedura. L'applicazione delle varie disposizioni relative alla concessione della deroga comporta infatti notevoli e complessi oneri amministrativi, in particolare per quanto riguarda i controlli e le sanzioni.

(2)

Per risolvere tali difficoltà occorre modificare le disposizioni relative alla regolarizzazione delle superfici piantate illegalmente. Nell'attesa di una proposta adeguata al Consiglio, per permettere il corretto espletamento dei suddetti oneri amministrativi è opportuno rinviare definitivamente al 31 dicembre 2007, nell'ambito del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione (2), la data di chiusura di tale procedura.

(3)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1227/2000.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1227/2000, il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:

«1 bis.   Il termine di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 è prorogato al 31 dicembre 2007.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

(2)  GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1074/2005 (GU L 175 del 8.7.2005, pag. 12).


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