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Document 31997R0952

Regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio del 20 maggio 1997 concernente le associazioni di produttori e le relative unioni

OJ L 142, 2.6.1997, p. 30–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/07/1999; abrogato da 399R1257

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/952/oj

31997R0952

Regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio del 20 maggio 1997 concernente le associazioni di produttori e le relative unioni

Gazzetta ufficiale n. L 142 del 02/06/1997 pag. 0030 - 0039


REGOLAMENTO (CE) N. 952/97 DEL CONSIGLIO del 20 maggio 1997 concernente le associazioni di produttori e le relative unioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni (4), è stato modificato ripetutamente e in modo sostanziale; che, in occasione di nuove modifiche di tale regolamento, occorre, per motivi di razionalità e di chiarezza, procedere ad una rifusione delle disposizioni in questione;

(2) considerando che la Comunità è caratterizzata da una diversità delle situazioni delle sue regioni per quanto riguarda l'offerta e l'immissione sul mercato dei prodotti agricoli;

(3) considerando che la persistenza delle carenze di cui sopra costituisce un ostacolo alla realizzazione degli obiettivi dell'articolo 39, paragrafo 1, del trattato; che essa rende infatti difficile l'incremento della produttività dell'agricoltura, il progresso tecnico, lo sviluppo razionale della produzione, l'impiego ottimale dei fattori produttivi, nonché la realizzazione di un livello di vita equo per la popolazione agricola e della stabilizzazione dei mercati; che essa potrebbe d'altronde influire sul livello dei prezzi ai consumatori;

(4) considerando che a tale situazione si può rimediare con l'associazione degli agricoltori al fine di intervenire nel processo economico mediante forme di azione comune volte a concentrare l'offerta e a adeguare la produzione alle esigenze di mercato; che l'associazione deve essere fin d'ora incoraggiata nelle regioni interessate senza tuttavia escludere l'estensione del regime ad altre regioni in grado di dimostrare l'esistenza di esigenze analoghe;

(5) considerando che occorre ciononostante garantire, mediante un sistema di riconoscimento, che l'associazione dei produttori agricoli sia effettuata in seno ad organismi che prevedono un'adeguata disciplina della produzione e dell'immissione sul mercato, che offrano sufficienti garanzie per quanto riguarda la stabilità e l'efficienza della loro azione senza contrastare, con la loro posizione e la loro attività economica, il funzionamento del mercato comune e gli obiettivi generali del trattato;

(6) considerando che al fine di stimolare una concentrazione dell'offerta maggiore di quella realizzata a livello di un'unica associazione, è opportuno incoraggiare, oltre al raggruppamento degli agricoltori nell'ambito di associazioni di produttori, la costituzione di tali associazioni;

(7) considerando che la concessione di aiuti destinati a coprire una parte delle spese di costituzione e di funzionamento amministrativo può costituire un incentivo appropriato alla creazione di associazioni e di unioni, nonché all'adeguamento delle organizzazioni di produttori già esistenti alle condizioni richieste;

(8) considerando che è tuttavia opportuno limitare ad un importo globale massimo l'aiuto concesso alle unioni, per tener conto del fatto che ciascuna delle associazioni aderenti ha già beneficiato o beneficia ancora degli aiuti per la costituzione e il funzionamento amministrativo;

(9) considerando che al fine di garantire l'applicazione del regime previsto in tutte le regioni della Comunità in cui ciò si rivela necessario, è opportuno rendere obbligatoria la concessione di aiuti alle associazioni e alle unioni; che occorre inoltre stabilire i limiti massimi di questi aiuti, prevedendo comunque la possibilità di superare tali limiti per taluni aiuti destinati a regioni o a settori che devono far fronte a particolari difficoltà;

(10) considerando che il particolare ritardo constatato in Portogallo nella costituzione di associazioni di produttori rende opportuna un'intensificazione delle misure in tale Stato membro, quale approvata dal regolamento (CEE) n. 746/93 (5); che il presente regolamento riprende, per quanto riguarda le associazioni di produttori e le relative unioni, le disposizioni di tale regolamento; che è opportuno a tal riguardo abrogarlo;

(11) considerando che è utile prevedere per l'informazione degli Stati membri e di tutti gli interessati, la pubblicazione all'inizio di ogni anno, dell'elenco delle associazioni e delle unioni che sono state riconosciute nonché delle revoche di riconoscimento pronunciate durante l'anno precedente;

(12) considerando che il complesso delle misure previste riveste interesse comunitario e mira a realizzare gli obiettivi definiti all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del trattato, comprese le modifiche di struttura necessaria al buon funzionamento del mercato comune; che tali misure costituiscono un'azione comune, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento (6);

(13) considerando che la Commissione, deve essere in grado di far sì che le disposizioni adottate dagli Stati membri per l'applicazione di tale azione comune ne rispettino le condizioni; che essa deve essere inoltre in grado di valutare ogni anno i risultati pratici dell'applicazione dell'azione comune;

(14) considerando che l'intervento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, può contribuire a migliorare la struttura dell'offerta di prodotti agricoli nelle regioni in cui un tale miglioramento è indispensabile e che le azioni previste dal presente regolamento sono contemplate dalle previsioni annuali di spesa di cui all'articolo 31, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole (7);

(15) considerando che per facilitare la successiva attuazione di talune misure previste, occorre prevedere una misura che instauri una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione; che questa può essere assicurata in modo adeguato nell'ambito del comitato delle strutture agricole e dello sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per ovviare alle carenze strutturali attualmente riscontrabili in talune regioni in materia di offerta e di commercializzazione dei prodotti agricoli, carenze caratterizzate da un insufficiente grado di organizzazione dei produttori, il presente regolamento istituisce in dette regioni un regime d'incentivazione alla costituzione di associazione di produttori e delle relative unioni.

TITOLO I Campo d'applicazione

Articolo 2

Il presente regolamento si applica:

- in Italia;

- in Francia, nelle regioni Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Midi-Pyrénées, Corsica e nei dipartimenti della Drôme e dell'Ardèche, nonché nei dipartimenti d'Oltremare;

- in Belgio,

- in Grecia,

- in Spagna,

- in Portogallo,

- in Irlanda,

- in Austria,

- in Finlandia.

Articolo 3

1. Per quanto riguarda l'Italia, la Grecia, la Spagna, il Portogallo, l'Austria e la Finlandia il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti:

a) prodotti del suolo e dell'allevamento enumerati nell'allegato II del trattato, ad eccezione:

- dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (8),

- del luppolo (codice NC 1210),

- dei bachi da seta (codice NC 0106 00 99),

b) prodotti agricoli trasformati enumerati all'allegato I del presente regolamento.

2. Per quanto riguarda la Francia, il presente regolamento si applica:

a) ai vini di uve fresche e ai mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati, comprese le mistelle (codici NC 2204 10, 2204 21, 2204 29 e 2204 30 10) nelle regioni Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Midi-Pyrénées e in Corsica;

b) alle piante utilizzate in profumeria e alla lavanda (codice NC ex 1211), nella regione Provence-Alpes-Côte d'Azur e nei dipartimenti della Drôme e dell'Ardèche;

c) alle olive da tavola (codice 0710 80 10), nelle regioni Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur e nei dipartimenti della Corsica e della Drôme;

d) ai bovini vivi (codici NC 0102), alle carni bovine in carcasse e quarti (codici NC ex 0201 ed ex 0202), alle piante vive e prodotti della floricoltura (capitolo 6 della nomenclatura combinata), agli ortofrutticoli freschi [capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata non contemplati dal regolamento (CE) n. 2200/96] nonché alla vaniglia (codice NC 0905 00 00) e alle piante (codice NC 1211), nei dipartimenti d'oltremare;

e) all'olio d'oliva (codice NC 1509), nelle regioni metropolitane, di cui all'articolo 2, secondo trattino.

3. Per quanto riguarda il Belgio, il presente regolamento si applica:

a) ai cereali (codici NC da 1001 a 1005, 0709 90 60 e 0712 90 19);

b) ai bovini vivi (codice NC 0102, escluso il codice NC 0102 90 90);

c) ai suinetti (codice NC ex 0103);

d) all'erba medica (codice NC ex 1214).

4. Per quanto riguarda l'Irlanda, il presente regolamento si applica:

a) ai cereali (codice NC 1001, 1003 e 1004);

b) alle patate (codice NC 0701 90);

c) ai bovini vivi (codice NC 0102, escluso il codice NC 0102 90 90) e alle carni bovine in carcasse e quarti (codici NC ex 0201 ed ex 0202);

d) agli ovini e ai caprini vivi (codice NC 0104) e alle carni ovine e caprine in carcasse (codice NC ex 0204).

TITOLO II Riconoscimento delle associazioni di produttori e delle relative unioni

Articolo 4

Gli Stati membri riconoscono le associazioni di produttori e le relative unioni, comprese le associazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento:

a) che presentino domanda di riconoscimento;

b) che rispondano alle condizioni enunciate agli articoli 5 e 6;

c) a condizione che, se si tratta di unioni:

- almeno i due terzi dei soci siano imprenditori di aziende situate nelle regioni di cui all'articolo 2;

- almeno la metà della produzione immessa sul mercato a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), provenga dalle regioni di cui all'articolo 2.

Il riconoscimento riguarda le attività relative alla produzione e all'immissione sul mercato dei prodotti di cui all'articolo 3 per ciascuna delle regioni cui si applica il presente regolamento.

Articolo 5

1. Le associazioni di produttori sono:

a) costituite allo scopo di adattare in comune alle esigenze del mercato la produzione e l'offerta da parte dei produttori che ne sono soci;

b) composte da:

- produttori singoli, oppure

- produttori singoli e organizzazioni di produzione o di valorizzazione dei prodotti agricoli di cui hanno parte solo produttori agricoli.

Per «produttore» si intende ogni conduttore di un'azienda agricola situata nel territorio della Comunità:

- che produce prodotti del suolo e dell'allevamento di cui all'articolo 3, oppure

- che, essendo produttore dei prodotti di base, produce prodotti trasformati di cui all'articolo 3.

2. Gli Stati membri possono riconoscere associazioni di produttori comprendenti anche persone diverse da quelle di cui al paragrafo 1, quando lo prevedano le disposizioni nazionali. In tal caso, lo statuto di tali associazioni deve contenere le disposizioni necessarie affinché i soci di cui al paragrafo 1 conservino il controllo delle associazioni e delle loro decisioni.

3. Le unioni sono costituite da associazioni di produttori riconosciute e perseguono ad un livello più vasto gli stessi obiettivi di tali associazioni.

Articolo 6

1. Nell'ambito del settore del o dei prodotti per i quali sono riconosciute, le associazioni di produttori e le unioni devono soddisfare le seguenti condizioni generali:

a) contribuire, con le attività per le quali chiedono il riconoscimento, al conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato;

b) determinare ed applicare, per quanto riguarda le persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1:

- norme comuni di produzione, in particolare per quanto riguarda la qualità dei prodotti o l'utilizzazione di pratiche biologiche,

- norme comuni d'immissione sul mercato,

- norme di conoscenza della produzione, in particolare informazioni in materia di raccolto e di disponibilità.

c) comprendere nei loro statuti almeno l'obbligo, per i produttori membri delle associazioni e per le associazioni riconosciute di produttori che aderiscono all'unione, di procedere all'immissione sul mercato di tutta la produzione destinata alla commercializzazione per i prodotti per i quali essi aderiscono all'associazione o all'unione, secondo le regole di conferimento e d'immissione sul mercato stabilite e controllate rispettivamente dall'associazione o dall'unione.

Gli Stati membri possono ammettere che tale obbligo sia sostituito dall'obbligo di far effettuare l'immissione sul mercato dall'associazione o dall'unione di tutta la produzione destinata alla commercializzazione per i prodotti per i quali sono riconosciuti, o in nome dei membri dell'associazione o dell'unione e per loro conto, o per loro conto ma in nome dell'associazione e dell'unione, o in nome e per conto dell'associazione o dell'unione. L'associazione o l'unione può tuttavia autorizzare i propri membri ad effettuare l'immissione sul mercato di una parte della produzione a norma del primo comma.

Per quanto riguarda le associazioni di produttori, tali obblighi non si applicano alla parte della produzione per la quale i produttori avevano concluso contratti di vendita o accettato opzioni prima di aderire all'associazione, purché tale associazione sia stata informata prima dell'adesione, dell'estensione e della durata degli obblighi contratti;

d) prevedere nel loro statuto disposizioni atte a garantire che gli aderenti all'associazione o all'unione che lo desiderino possano recedere:

- dopo aver partecipato all'associazione o all'unione per un periodo di almeno tre anni dal riconoscimento di quest'ultima,

- a condizione che notifichino tale loro intenzione all'associazione o all'unione almeno dodici mesi prima.

Tali disposizioni si applicano senza pregiudizio delle disposizioni legislative o regolamentari nazionali che hanno lo scopo di proteggere, in casi determinati, l'associazione o l'unione o i loro creditori contro le conseguenze finanziarie che potrebbero derivare dal recesso di un aderente, ovvero di impedire il recesso di un aderente durante l'esercizio finanziario;

e) comprovare di svolgere un'attività economica sufficiente;

f) escludere, fatto salvo l'articolo 4, primo comma, lettera c), per la loro costituzione e per l'insieme delle loro attività qualsiasi discriminazione che sia contraria al funzionamento del mercato comune e alla realizzazione degli obiettivi generali del trattato e, in particolare, qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento:

- dei produttori o delle associazioni che possono divenire rispettivamente soci o aderenti, o

- dei loro partner economici;

g) avere personalità giuridica o possedere la capacità giuridica necessaria per essere, secondo la legislazione nazionale, titolare di diritti e di obblighi;

h) tenere, per le attività che costituiscono oggetto del riconoscimento, una contabilità separata. Quest'ultima come quella relativa a tutte le altre attività dell'associazione o dell'unione, può essere oggetto di controlli destinati a verificare se ricorra sempre la condizione di cui alla lettera e), a permettere il calcolo degli aiuti e a verificarne l'utilizzazione;

i) non avere una posizione dominante sul mercato comune a meno che questa sia necessaria al raggiungimento degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato;

j) per quanto riguarda le associazioni di produttori cui aderiscono anche le organizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), prevedono inoltre nello statuto l'obbligo per queste organizzazioni di imporre ai loro soci il rispetto delle condizioni di cui alle lettere b) e c) al più tardi a decorrere dalla data:

- alla quale prende effetto il riconoscimento o

- della loro adesione, qualora essa sia posteriore al riconoscimento.

2. L'immissione sul mercato, ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c) concerne le seguenti operazioni:

a) concentrazione dell'offerta;

b) preparazione per la vendita;

c) offerta ad acquirenti all'ingrosso.

3. Le modalità relative d'applicazione sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 29, paragrafo 1, commi da 2 a 5, del regolamento (CEE) n. 4253/88 (9):

a) se necessario, i criteri ai quali devono essere conformi le norme comuni di cui al paragrafo 1, lettera b);

b) alla superficie colturale minima, al volume d'affari o al volume di produzione del prodotto o del gruppo dei prodotti interessati provenienti dai membri che, ai sensi del paragrafo 1, lettera e), le associazioni devono rappresentare nonché, se necessario al numero minimo di loro aderenti;

c) all'estensione territoriale, compresa la superficie colturale minima, al volume d'affari e alla parte del volume nazionale di produzione del prodotto o del gruppo di prodotti interessati provenienti dalle associazioni che le unioni devono rappresentare, nonché, se necessario, al numero minimo di associazioni di produttori aderenti all'unione.

Articolo 7

Gli Stati membri:

- decidono in merito alla concessione del riconoscimento entro 3 mesi dalla presentazione della domanda;

- comunicano, nel termine di due mesi, la loro decisione alla Commissione.

Articolo 8

Il riconoscimento di un'associazione di produttori o di un'unione è revocato:

a) qualora non siano ricorsi ovvero non ricorrano più i requisiti per il riconoscimento previsti dal presente regolamento;

b) qualora il riconoscimento sia fondato su indicazioni erronee;

c) qualora l'associazione o l'unione abbia ottenuto il riconoscimento in modo irregolare;

d) qualora la Commissione constati che l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato si applichi agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concertate di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

Nel caso previsto al primo comma, lettera c), la revoca del riconoscimento ha effetto retroattivo e gli aiuti concessi ai sensi dell'articolo 10 sono recuperati.

Articolo 9

All'inizio di ogni anno la Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco, suddiviso per prodotto o per gruppo di prodotti, delle associazioni di produttori e delle unioni riconosciute nell'anno precedente.

Essa provvede altresì alla pubblicazione delle revoche di riconoscimento pronunciate nell'anno precedente.

TITOLO III Aiuti a favore delle associazioni di produttori e delle loro unioni

Articolo 10

1. Gli Stati membri accordano alle associazioni e alle unioni riconosciute, per i tre anni successivi alla data del loro riconoscimento, aiuti destinati ad incoraggiarne la costituzione e ad agevolarne il funzionamento amministrativo. L'importo di tali aiuti può essere versato in cinque anni.

2. L'importo degli aiuti concessi alle associazioni di produttori riconosciute dopo il 1° luglio 1985, a valere per i cinque anni successivi alla data del loro riconoscimento:

a) è pari rispettivamente per il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno, al massimo al 5 %, 5 %, 4 %, 3 % e 2 % del valore dei prodotti provenienti dai membri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), ai quali si riferiscono il riconoscimento e l'immissione sul mercato;

b) non può superare le spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo dell'associazione interessata;

c) è versato in quote annue al massimo durante un periodo di 7 anni successivo alla data del riconoscimento.

3. L'importo degli aiuti accordati alle unioni:

a) è pari, rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno, al massimo al 60 %, al 40 % e al 20 % delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo;

b) non può tuttavia superare l'importo globale di 120 000 ecu.

4. Per un periodo determinato, possono essere stabilite dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, aliquote superiori a quelle previste nei paragrafi 2 e 3 per determinate regioni e per determinati prodotti che incontrano particolari difficoltà di adeguamento alle condizioni ed alle conseguenze economiche della politica agricola comune.

5. Per il Portogallo, le percentuali di cui al paragrafo 2, lettera a), sono raddoppiate e quelle di cui al paragrafo 3, lettera a), sono pari al 100 %, 80 % e 40 %.

Articolo 11

1. Gli aiuti sono accordati solo:

a) nella misura in cui un'associazione o unione non ne abbia già beneficiato in virtù di una legislazione nazionale;

b) proporzionalmente alle spese reali supplementari di costituzione e di funzionamento amministrativo derivanti dall'adeguamento alle condizioni previste dall'articolo 6, nel caso di associazioni o unioni derivate da organizzazioni preesistenti o create da produttori che appartengono a organizzazioni preesistenti.

2. Il valore dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), è calcolato annualmente su base forfettaria in funzione:

a) del volume immesso ogni anno sul mercato a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c);

b) dei prezzi medi rilevati alla produzione.

3. Le precisazioni necessarie a delimitare la nozione di spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, lettera a), sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 29, paragrafo 1, commi dal secondo al quinto, del regolamento (CEE) n. 4253/88.

TITOLO IV Disposizioni finanziarie e generali

Articolo 12

1. Le misure previste dal presente regolamento costituiscono un'azione comune ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4256/88.

2. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 950/97.

Articolo 13

Anteriormente al 1° gennaio 1997 la Commissione presenta al Consiglio una relazione relativa ai risultati dell'attuazione dell'azione comune prevista dal presente regolamento, in base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri.

Articolo 14

La copertura finanziaria delle azioni previste all'articolo 10, nonché degli aiuti risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 389/82 del Consiglio, del 15 febbraio 1982, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni nel settore del cotone (10), è assicurata dalle previsioni delle spese annuali di cui all'articolo 31, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 950/97.

Articolo 15

1. Il pagamento del contributo è effettuato a norma dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 4253/88. Tuttavia, per il pagamento del saldo o per il rimborso si procede, oltre che nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 4 di detto articolo, in base:

- a una dichiarazione delle spese sostenute dagli Stati membri nel corso di un anno civile e

- a una relazione sull'applicazione delle misure durante lo stesso anno civile redatta a norma dell'articolo 25, paragrafo 4 del regolamento di cui sopra,

dichiarazione e relazione da presentare alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell'anno successivo.

Articolo 16

La Commissione adotta le modalità d'applicazione dell'articolo 15, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 29, paragrafo 1, commi dal secondo al quinto, del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 17

Qualora la Commissione constati, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 26, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (11), che l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato si applica ad accordi, decisioni o pratiche concertate:

- mediante cui le persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), si uniscono in un'associazione secondo le condizioni del presente regolamento, o le associazioni in un'unione secondo le condizioni del presente regolamento, oppure,

- mediante cui vengono stabilite o attuate le norme di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b),

una decisione in merito si applica soltanto a decorrere dalla data in cui è avvenuta la constatazione.

Articolo 18

Il presente regolamento fa salva la facoltà degli Stati membri di adottare, nel suo ambito, misure supplementari di aiuto le cui condizioni o modalità di concessione si discostino da quelle in esso previste o la cui entità superi gli importi massimi in esso stabiliti, sempreché dette misure siano prese secondo gli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

Articolo 19

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione del presente regolamento entro un mese dalla loro adozione;

b) un rapporto sui risultati dell'applicazione del presente regolamento, ogni anno prima del 31 marzo.

Articolo 20

1. Il regolamento (CEE) n. 1360/78 è abrogato.

2. Il regolamento (CEE) n. 746/93 è abrogato per quanto riguarda le associazioni di produttori e le relative unioni previste dal presente regolamento.

3. I riferimenti fatti al regolamento abrogato si intendono come fatti al presente regolamento e si leggono secondo le tabelle di concordanza che figurano all'allegato II.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 maggio 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. VAN AARTSEN

(1) GU n. C 115 del 19. 4. 1996, pag. 60.

(2) Parere espresso il 13 maggio 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. C 204 del 15. 7. 1996, pag. 38.

(4) GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(5) GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 14.

(6) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2085/93 (GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 44).

(7) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(8) GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

(9) Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11).

(10) GU n. L 51 del 23. 2. 1982, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/89 (GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 1).

(11) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 993/62.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

TABELLA DI CONCORDANZA

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

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