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Document 31994R1626

Regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo

OJ L 171, 6.7.1994, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 006 P. 80 - 85
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 006 P. 80 - 85
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 002 P. 166 - 172
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 002 P. 166 - 172
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 002 P. 166 - 172
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 002 P. 166 - 172
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 002 P. 166 - 172
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 002 P. 166 - 172
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 002 P. 166 - 172
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 002 P. 166 - 172
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 002 P. 166 - 172
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 002 P. 202 - 208
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 002 P. 202 - 208

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/01/2007; abrogato da 32006R1967

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1626/oj

31994R1626

Regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo

Gazzetta ufficiale n. L 171 del 06/07/1994 pag. 0001 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 6 pag. 0080
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 6 pag. 0080


REGOLAMENTO (CE) N. 1626/94 DEL CONSIGLIO del 27 giugno 1994 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che nel primo decennio di applicazione della politica comune della pesca la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche nel Mediterraneo non sono state regolamentate a livello comunitario, in quanto la peculiarità di tale mare si prestano meno facilmente a un trattamento analogo a quello applicato nell'Atlantico e nel Mare del Nord dal 1983;

considerando, tuttavia, che è ora giunto il momento di ovviare ai problemi attuali delle risorse del Mediterraneo, istituendo un sistema di gestione armonizzata adatto alla realtà mediterranea, tenendo conto delle disposizioni nazionali già in vigore nella regione, ma apportandovi, in modo equilibrato ed eventualmente progressivo, gli adeguamenti necessari ai fini della tutela degli stock;

considerando che la Comunità deve altresì mirare unitamente a tutti i paesi rivieraschi all'attuazione di una politica comune di gestione e di sfruttamento delle risorse alieutiche nel Mediterraneo; che il sistema di gestione contemplato dal presente regolamento riguarda inoltre le operazioni legate alla pesca delle risorse alieutiche del Mediterraneo effettuate da navi battenti bandiera di paesi terzi nei porti della Comunità;

considerando che occorre vietare gli attrezzi il cui impiego nel Mediterraneo contribuisce in misura eccessiva al degrado dell'ambiente marino od a quello dello stato delle popolazioni ittiche; che occorre riservare una parte della fascia costiera agli attrezzi più selettivi utilizzati dai piccoli pescatori; che, in deroga alla portata geografica del regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche di conservazione delle risorse di pesca (4), le disposizioni del medesimo concernenti le reti da imbrocco derivanti e le sciabiche sono già applicabili nel Mediterraneo;

considerando che è opportuno definire le caratteristiche, e in particolare le dimensioni minime delle maglie, dei principali attrezzi impiegati nel Mediterraneo, nonché le taglie minime di taluni pesci, crostacei, molluschi ed altri prodotti alieutici tipici del Mediterraneo, al fine di evitarne uno sfruttamento eccessivo;

considerando che, nella stessa ottica e per evitare che vengano a crearsi situazioni tali da dar luogo alla cattura su grande scala di individui sotto misura, è necessario proteggere talune zone in cui si concentra il novellame, tenendo conto delle peculiari condizioni biologiche di queste diverse zone; che è inoltre opportuno che il legislatore, sia comunitario sia nazionale, all'atto della regolamentazione delle attività di pesca nel Mediterraneo prenda in considerazione le esigenze specifiche di specie e di habitat minacciati o di riconosciuta fragilità;

considerando che, per non ostacolare la ricerca scientifica, il presente regolamento non deve applicarsi alle operazioni che possono risultare necessarie per lo svolgimento di tale ricerca;

considerando che, a complemento del presente regolamento, deve essere possibile l'applicazione sia di misure nazionali supplementari o che vadano al di là delle esigenze minime del regime da esso istituito, sia di misure intese a disciplinare le relazioni tra i vari operatori impegnati nel settore della pesca; che dette misure possono essere mantenute o adottate previo esame, da parte della Commissione, della loro compatibilità con il diritto comunitario e della loro conformità con la politica comune della pesca;

considerando inoltre che devono poter essere accettate misure nazionali autorizzate dalle disposizioni del presente regolamento, per un periodo limitato e secondo una procedura che garantisca effetti negativi minimi sulle risorse e sulle attività dei pescatori comunitari;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (5), obbliga gli Stati membri a provvedere affinché le attività di pesca non commerciali non compromettano la conservazione e la gestione delle risorse soggette alla politica comune della pesca; che tale obbligo riveste particolare importanza nel Mediterraneo, data la portata di tali attività in questo mare, e che è necessario limitarne gli eventuali effetti negativi sullo stato delle risorse alieutiche;

considerando che la Comunità ha firmato la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che contiene principi e norme sulla conservazione e sulla gestione delle risorse biologiche marine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica a qualsiasi attività di pesca o qualsiasi attività connessa esercitata nel territorio e nelle acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5° 36' ovest soggetti alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione della lagune e degli stagni. Esso è del pari applicabile alle attività suddette esercitate nel Mediterraneo al di fuori di tali acque dalle navi comunitarie.

2. Gli Stati membri che si affacciano sul Mediterraneo possono legiferare nei settori contemplati dal paragrafo 1, anche in materia di pesca non commerciale, adottando misure supplementari o che vadano al di là delle esigenze minime del regime istituito dal presente regolamento, che siano compatibili con il diritto comunitario e conformi alla politica comune della pesca.

Adottando queste misure gli Stati membri provvedono alla conservazione delle specie e degli habitat fragili o minacciati e, segnatamente, di quelli elencati nell'allegato I.

3. La Commissione è informata in tempo utile per la presentazione delle sue osservazioni, secondo la procedura prevista nell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3094/86, riguardo a qualsiasi piano inteso a introdurre o modificare misure nazionali di conservazione e di gestione delle risorse.

Articolo 2

1. Sono vietati l'impiego per la pesca e la detenzione a bordo di sostanze tossiche, narcotiche o corrosive, nonché di apparecchiature che generano scariche elettriche e di esplosivi.

2. È vietato l'impiego, per la raccolta dei coralli, di croci di Sant'Andrea e di altri analoghi attrezzi trainati nonché di martelli pneumatici o di altri attrezzi a percussione per la raccolta dei litofagi.

3. Dal 1° gennaio 2002 è vietato l'impiego di reti da circuizione e da traino, calate per mezzo di un'imbarcazione e manovrate dalla riva (sciabiche da spiaggia), fatta salva diversa decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, sulla scorta di dati scientifici che dimostrino che l'impiego di tali reti non incide negativamente sulle risorse.

Articolo 3

1. È vietato l'impiego di reti da traino, sciabiche o reti analoghe entro il limite delle tre miglia nautiche dalla costa o dell'isobata di 50 m, qualora tale profondità sia raggiunta a una distanza minore, indipendentemente dal sistema di traino o di alaggio, salvo deroghe previste dalla normativa nazionale qualora la fascia costiera delle 3 miglia nautiche non sia compresa all'interno delle acque territoriali degli Stati membri.

Tuttavia, qualsiasi attrezzo di pesca utilizzato ad una distanza dalla costa inferiore a quella stabilita nel precedente paragrafo ed il cui uso sia conforme alla legislazione nazionale vigente alla data del 1° gennaio 1994, può essere utilizzato fino al 31 dicembre 1998, ad eccezione della rete da traino a coppia che può essere utilizzata fino al 31 dicembre 2002, fatta salva diversa decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, sulla scorta di dati scientifici che dimostrino che l'impiego di tali reti non incide negativamente sulle risorse.

2. In deroga al paragrafo precedente l'utilizzazione delle draghe destinate alla cattura di molluschi è autorizzata indipendentemente dalla distanza dalla costa e dalla profondità, a condizione che la cattura delle specie diverse dai molluschi non superi il 10 % del peso totale della cattura globale.

3. È vietata la pesca con reti a strascico, sciabiche e reti analoghe trainate sopra la praterie di posidonia (Posidonia oceanica) o altre fanerogame marine.

4. È vietato calare qualsiasi tipo di rete da circuizione a meno di 300 m dalle coste o dall'isobata di 30 m qualora tale profondità sia raggiunta ad una distanza inferiore.

Articolo 4

1. Gli Stati membri compilano un elenco delle zone di protezione che comportano restrizioni dell'attività di pesca introdotte per motivi biologici peculiari a tali zone.

2. L'elenco degli attrezzi da pesca che possono essere utilizzati nelle zone di protezione e le disposizioni tecniche adeguate sono stabiliti dalle autorità competenti degli Stati membri in funzione dei pertinenti obiettivi di conservazione e in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

3. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono notificate alla Commissione, che le comunica agli altri Stati membri.

Articolo 5

1. Gli Stati membri fissano le restrizioni relative alle caratteristiche tecniche dei principali tipi di attrezzi da pesca, attenendosi ai requisiti minimi precisati nell'allegato II.

2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 sono notificate alla Commissione conformemente all'articolo 1, paragrafo 3.

Nell'esercizio delle sue competenze conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3094/86, la Commissione tiene conto delle caratteristiche delle attività di pesca specifiche delle acque in questione.

Articolo 6

1. È vietato l'impiego e la detenzione a bordo di reti da traino o di reti analoghe, di reti da imbrocco o di reti da circuizione salvo che la dimensione delle maglie nella parte della rete che reca le maglie più piccole sia uguale o superiore ad una delle dimensioni minime fissate nell'allegato III.

Tuttavia, gli attrezzi da pesca aventi maglie di dimensione minima inferiore a una di quelle stabilite nell'allegato III, usati conformemente alla legislazione nazionale in vigore al 1° gennaio 1994, possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 1998, salvo diversa decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, sulla scorta di dati scientifici che dimostrino che l'impiego di tali attrezzi non incide negativamente sulle risorse.

2. Le dimensioni delle maglie sono stabilite secondo la procedura definita nel regolamento (CEE) n. 2108/84 della Commissione (6).

3. La lunghezza della rete corrisponde a quella della lima da sughero. L'altezza della rete corrisponde alla somma delle altezze delle maglie bagnate, compresi i nodi, stirate perpendicolarmente alla linea dei galleggianti.

Articolo 7

Gli Stati membri possono prevedere divieti di sbarco in luoghi diversi da quelli attrezzati o autorizzati a tal fine. Qualora gli Stati membri adottino siffatte misure, essi le notificano senza indugio alla Commissione, che le comunica agli altri Stati membri.

Articolo 8

1. Un pesce, un crostaceo, un mollusco o un altro prodotto alieutico è sotto misura se le sue dimensioni sono inferiori alle taglie minime specificate nell'allegato IV per le specie corrispondenti.

Le taglie dei pesci, dei crostacei e dei molluschi sono misurate conformemente all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3094/86, salvo indicazione contraria riportata nell'allegato IV. Qualora siano ammessi più metodi di misurazione, il pesce, il crostaceo o il mollusco ha la taglia prevista se almeno una delle misure determinate mediante questi metodi è superiore alla corrispondente dimensione minima.

2. Le taglie minime di coralli, ricci di mare, uova di mare e spugne sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato.

3. I pesci, crostacei, molluschi od altri prodotti alieutici sotto misura non possono essere detenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita.

Articolo 9

Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca svolte esclusivamente per motivi di ricerca scientifica, che siano condotte con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro o degli Stati membri interessati e di cui la Commissione sia stata preventivamente informata.

Articolo 10

Nell'esercitare i suoi poteri in forza del presente regolamento e, in particolare, quando elabora proposte relative a misure in settori disciplinati da accordi conclusi in seno agli ambienti professionali, la Commissione consulta le organizzazioni di categoria interessate.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIMITIS

(1) GU n. C 5 del 9. 1. 1993, pag. 6 e

GU n. C 306 del 12. 11. 1993, pag. 10.

(2) GU n. C 255 del 20. 9. 1993, pag. 237.

(3) GU n. C 201 del 26. 7. 1993, pag. 27.

(4) GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3919/92 (GU n. L 397 del 31. 12. 1992, pag. 1).

(5) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(6) GU n. L 194 del 24. 7. 1984, pag. 22.

ALLEGATO I

SPECIE E HABITAT FRAGILI O MINACCIATI

SPECIE:

Tutte le specie marine presenti nel Mediterraneo di:

- mammiferi (cetacei, pinnipedi)

- uccelli

- tartarughe (chelonidi)

- pesci

riportate negli allegati I e II della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, approvata con la decisione 82/461/CEE (1), o nell'allegato II della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, approvata con la decisione 82/72/CEE (2).

HABITAT:

- Zone litoranee umide.

- Praterie di fanerogame marine.

(1) GU n. L 210 del 19. 7. 1982, pag. 10.

(2) GU n. L 38 del 10. 2. 1982, pag. 1.

ALLEGATO II

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALLE CARATTERISTICHE DEI PRINCIPALI TIPI DI ATTREZZI DA PESCA

Reti da traino (pelagiche e demersali)

- L'uso di dispositivi di copertura interna o esterna del sacco della rete è limitato ai dispositivi autorizzati dal regolamento (CEE) n. 3440/84 della Commissione (1).

Draghe

- Larghezza massima di 4 m, ad eccezione delle draghe per la pesca delle spugne (gangava).

Reti da circuizione (sciabiche e lampare)

- Lunghezza della pezza limitata a 800 m e altezza massima limitata a 120 m, tranne per le tonnare vaganti.

Reti fisse (da imbrocco e impiglianti) e tramagli

- Altezza massima delle reti fisse limitata a 4 m.

- È vietato detenere a bordo e calare più di 5 000 m di reti fisse per nave.

Palangaro di fondo

- È vietato detenere a bordo e calare più di 7 000 m di palangaro per nave.

Palangaro di superficie (derivante)

- È vietato detenere a bordo e calare più di 60 km di palangaro per nave.

(1) GU n. L 318 del 7. 12. 1984, pag. 23.

ALLEGATO III

DIMENSIONI MINIME DELLE MAGLIE

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

>SPAZIO PER TABELLA>

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