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Document 31993R3669

Regolamento (CE) n. 3669/93 del Consiglio del 22 dicembre 1993 che modifica i regolamenti (CEE) n. 2328/91, (CEE) n. 866/90, (CEE) n. 1360/78, (CEE) n. 1035/72 e (CEE) n. 449/69 per accelerare l'adeguamento delle strutture di produzione, trasformazione e commercializzazione nell'ambito della riforma della politica agricola comune

OJ L 338, 31.12.1993, p. 26–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 055 P. 176 - 184
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 055 P. 176 - 184

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrog. impl. da 32008R0361

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3669/oj

31993R3669

Regolamento (CE) n. 3669/93 del Consiglio del 22 dicembre 1993 che modifica i regolamenti (CEE) n. 2328/91, (CEE) n. 866/90, (CEE) n. 1360/78, (CEE) n. 1035/72 e (CEE) n. 449/69 per accelerare l'adeguamento delle strutture di produzione, trasformazione e commercializzazione nell'ambito della riforma della politica agricola comune

Gazzetta ufficiale n. L 338 del 31/12/1993 pag. 0026 - 0034
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 55 pag. 0176
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 55 pag. 0176


REGOLAMENTO (CE) N. 3669/93 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1993 che modifica i regolamenti (CEE) n. 2328/91, (CEE) n. 866/90, (CEE) n. 1360/78, (CEE) n. 1035/72 e (CEE) n. 449/69 per accelerare l'adeguamento delle strutture di produzione, trasformazione e commercializzazione nell'ambito della riforma della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (4) è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 (5), in particolare con riguardo alla ripartizione degli interventi dei Fondi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (6) è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93 (7);

considerando che il regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento (8), è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 2085/93 (9), soprattutto in quanto talune misure sono ormai finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG;

considerando che, a norma dell'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 4256/88, entro il 31 dicembre 1993 il Consiglio deve decidere circa l'adeguamento delle azioni comuni finanziate ai sensi dell'articolo 2 di detto regolamento, per agevolare il conseguimento degli obiettivi di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88, e in funzione delle norme stabilite dai regolamenti (CEE) n. 2052/88 e (CEE) n. 4253/88 e del regolamento (CEE) n. 4256/88;

considerando che è necessario assicurare che le misure in questione siano compatibili con la riforma della politica agricola comune e, in particolare, che esse non comportino un aumento globale della produzione nei settori eccedentari;

considerando che, date tali premesse, si devono adeguare gli aiuti per le aziende agricole in relazione al ritiro dei seminativi dalla produzione e alla fissazione di un fattore di densità dei bovini da carne presenti nell'azienda;

considerando che, fatte salve le disposizioni specifiche transitorie riguardanti le misure in vigore, occorre abrogare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2328/91 riguardanti il ritiro dei seminativi, l'estensivizzazione, le misure ambientali in zone sensibili e le misure forestali, essendo tali misure ormai disciplinate da varie misure di accompagnamento della riforma della politica agricola comune decise nel 1992;

considerando che particolari disposizioni sono state adottate per l'applicazione degli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole del Portogallo e dell'ex Repubblica democratica tedesca; che le strutture agrarie in queste parti della Comunità non hanno ancora conseguito un sufficiente grado di sviluppo; che appare pertanto legittimo prorogare, in forma adeguata, talune delle disposizioni destinate a migliorare tale situazione;

considerando che, per quanto riguarda l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2328/91, del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (10), (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni (11) e (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (12), in seguito alla ripartizione degli stanziamenti fra gli Stati membri, di cui all'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88, le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità devono essere fissate mediante decisioni della Commissione sulle previsioni delle spese annuali delle varie misure, proprie di ciascuno Stato membro; che, tuttavia, la procedura seguita fino al 31 dicembre 1992 per la determinazione dei tassi di cofinanziamento comunitario per le regioni non interessate dall'obiettivo 1 deve continuare ad essere applicata sino alla data in cui hanno effetto le nuove modalità di cofinanziamento;

considerando che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2328/91, il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (13), il regolamento (CEE) n. 1360/78, il regolamento (CEE) n. 1035/72 ed il regolamento (CEE) n. 449/69 del Consiglio, dell'11 marzo 1969, relativo al rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli (14),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2328/91 è modificato nel modo di seguito indicato:

1) All'articolo 1:

a) il paragrafo 2, primo comma, è modificato come segue:

i) il testo introduttivo è sostituito dal testo seguente:

« 2. A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2052/88, il FEAOG, sezione orientamento, in appresso denominato "Fondo", cofinanzia, nel quadro dell'azione comune di cui al paragrafo 1, i regimi di aiuti nazionali concernenti: »;

ii) le lettere a), f) e g) sono soppresse;

iii) il testo della lettera h) è sostituito dal testo seguente:

« h) le azioni di formazione professionale connesse con le misure di cui alle lettere b), c) e d) »;

b) il paragrafo 2, secondo comma è soppresso;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

« 3. Il contributo comunitario agli aiuti previsti dal presente regolamento è limitato alle disponibilità finanziarie risultanti dalla ripartizione di cui all'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88, fatto salvo l'articolo 32, paragrafo 2 del presente regolamento.

Gli Stati membri possono a tal fine limitare il diritto dei richiedenti a beneficiare degli aiuti in funzione delle disponibilità finanziarie. »

2) Gli articoli 2, 3 e 4 sono soppressi.

3) All'articolo 5, paragrafo 1, il secondo comma è soppresso.

4) L'articolo 6 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, primo trattino, è aggiunto il testo seguente: « e, se del caso, ai fini dell'adeguamento alle norme di qualità comunitarie. »;

b) al paragrafo 4 il testo dei primi cinque commi è sostituito dal testo seguente:

« È esclusa la concessione di aiuti agli investimenti ai sensi del paragrafo 1 che determinino un aumento del numero di posti per suini.

Il posto necessario per una scrofa da allevamento corrisponde a quello di 6,5 suini da ingrasso. »;

c) il testo del paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

« 5. Gli aiuti di cui al paragrafo 1, concessi per gli investimenti relativi al settore della produzione di carni bovine, ad esclusione degli aiuti connessi con la protezione dell'ambiente, sono limitati agli allevamenti in cui la densità di bovini da carne non supera, nell'ultimo anno del piano, 3, 2,5 e 2 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro di superficie foraggera destinata all'alimentazione di tali bovini per i piani terminanti rispettivamente nel 1994, 1995 e 1996 o oltre. I massimali di 2,5 e 2 UBA per ettaro si applicano soltanto alle domande introdotte a decorrere dal 1o gennaio 1994.

Qualora il numero di animali di un'azienda, da prendere in considerazione per determinare il fattore di densità ai sensi dell'articolo 4 g), paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68 (15)() non superi le 15 UBA, si applica la densità massima di 3 UBA per ettaro.

La tabella di conversione in UBA figura nell'allegato I.

»

5) All'articolo 7, paragrafo 2 il quinto comma è soppresso.

6) All'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, il testo del secondo e terzo trattino è sostituito dal testo seguente:

« - tre volte l'importo per azienda indicato all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, ».

7) All'articolo 12, paragrafo 5 dopo l'ultimo trattino è aggiunto il trattino seguente:

« - alle misure di aiuto agli investimenti, nelle aziende agricole, che non riguardano le attività culturali o zootecniche, ».

8) L'intestazione del titolo V è sostituita dall'intestazione seguente:

«

TITOLO V

Altre misure a favore delle aziende agricole »

9) L'articolo 16 è modificato come segue:

a) il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Previa richiesta, gli Stati membri possono concedere alla associazioni agricole un aiuto avente come scopo la creazione o il potenziamento di servizi di assistenza alla gestione delle aziende per contribuire alla copertura dei loro costi di gestione.

2. L'aiuto di cui al paragrafo 1 è concesso per le attività dei dipendenti incaricati di fornire un'assistenza individualizzata in materia di gestione tecnica, economica, finanziaria ed amministrativa delle aziende agricole. »;

b) il testo del paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

« 5. Gli Stati membri fissano l'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 per dipendente impiegato a tempo pieno nelle attività di cui al paragrafo 2. Tale importo va ripartito sui primi cinque anni di attività di ogni dipendente; esso può essere ripartito in modo decrescente nel corso di tale periodo. L'ammontare massimo ammissibile di tale importo è di 54 000 ECU complessivi per ciascun dipendente. »;

c) il testo del paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

« 6. Gli Stati membri possono sostituire il sistema di aiuto di cui al paragrafo 5 con un sistema di aiuto per l'introduzione di una determinata gestione aziendale, a favore degli imprenditori a titolo principale che ricorrono ai servizi di assistenza alla gestione di cui al paragrafo 1.

In questo caso gli Stati membri fissano l'aiuto fino a concorrenza di 750 ECU per azienda, da ripartire su almeno due anni. »

10) L'articolo 18 è modificato come segue:

a) nel paragrafo 1, primo comma e nel paragrafo 2 le parole « una pensione di vecchiaia » sono sostituite da: « una pensione di vecchiaia o una pensione di vecchiaia anticipata »;

b) al paragrafo 2, la parola « rimborso » è sostituita da « cofinanziamento ».

11) L'articolo 19, paragrafo 1 è modificato come segue:

i) alla lettera b), punto i) il primo trattino è soppresso;

ii) nella lettera c), seconda frase le parole « gli aiuti di cui all'articolo 21 » sono sostituite « dagli aiuti di cui al regolamento (CEE) n. 2078/92. ».

12) Gli articoli da 21 a 27 sono soppressi.

13) All'articolo 28, paragrafo 1, primo comma le parole « articoli 3 e da 5 a 16 » sono sostituite da « articoli da 5 a 16 ».

14) All'articolo 29, paragrafo 3, la seconda frase è soppressa.

15) Il testo degli articoli 31 e 32 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 31

1. In base agli elementi di cui all'articolo 29, paragrafo 2 del presente regolamento, gli Stati membri elaborano, per il periodo 1994-1999, le previsioni delle spese annuali, curandone la coerenza con la ripartizione degli stanziamenti tra gli Stati membri quale risulta dal disposto dell'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

Tali previsioni tengono conto della totalità delle spese finanziate dal FEAOG, sezione orientamento, contemplate

- dal presente regolamento,

- dalla direttiva 72/159/CEE,

- dalla direttiva 72/160/CEE,

- dal regolamento (CEE) n. 1035/72,

- dal regolamento (CEE) n. 1360/78,

- dal regolamento (CEE) n. 389/82,

- dal regolamento (CEE) n. 1696/71.

2. Gli Stati membri accludono alle previsioni delle spese annuali una domanda di contributo, presentata conformemente al disposto dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

La domanda di contributo contiene le informazioni necessarie per poter esser valutata dalla Commissione, in particolare una descrizione dell'azione proposta, del relativo campo di applicazione, compresa la copertura geografica, e degli obiettivi specifici e indica gli organismi responsabili dell'esecuzione dell'azione ed i beneficiari.

Se i regolamenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le disposizioni nazionali di applicazione comunicate alla Commissione comportano la descrizione delle azioni e dei loro obiettivi specifici, non è necessario includere nella domanda di contributo le informazioni ad essi relative.

Comunque, la domanda di contributo comporta la ripartizione delle spese previste tra i regolamenti di cui al paragrafo 1 e, nel caso del regolamento (CEE) n. 2328/91, tra i diversi titoli del medesimo regolamento per il periodo complessivo, nonché la ripartizione annuale della totalità di queste spese.

3. Per le regioni interessate dall'obiettivo n. 1, definito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, le previsioni delle spese di cui al paragrafo 1 devono essere incluse nei documenti riguardanti la programmazione di cui all'articolo 8, paragrafo 7 del regolamento suddetto e all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

4. Per le regioni non interessate dall'obiettivo n. 1, gli Stati membri comunicano entro il 30 aprile 1994 le previsioni delle spese di cui al paragrafo 1, separando le indicazioni relative alle zone dell'obiettivo 5b dalle indicazioni relative al resto del territorio.

Se del caso, gli Stati membri procedono, entro il 30 aprile, ad un aggiornamento delle previsioni delle spese, nonché degli elementi di informazione presentati con le domande di contributo.

5. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 29, del regolamento (CEE) n. 4253/88, adotta le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 32

1. Sono ammissibili al cofinanziamento a titolo del Fondo le spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito delle azioni previste agli articoli da 6 a 11, da 13 a 20 e 28.

2. Per le regioni non interessate dall'obiettivo n. 1, la Commissione stabilisce, secondo la procedura descritta all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88, le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, compreso il tasso di cofinanziamento comunitario, conformemente ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2052/88, curando la coerenza con la ripartizione degli stanziamenti tra gli Stati membri quale risulta dal disposto dell'articolo 12, paragrafo 4, secondo comma del medesimo regolamento.

Le condizioni di cui al primo comma possono essere rivedute secondo la stessa procedura al fine di tener conto delle risorse disponibili per l'insieme delle azioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4256/88.

3. Se del caso, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, adotta le modalità di applicazione del presente articolo. »

16) Il testo dell'articolo 33 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 33

1. Il pagamento del contributo viene effettuato a norma dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 4253/88. Tuttavia, per il pagamento del saldo o il rimborso si procede, oltre che nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 4 di detto articolo, in base:

- a una dichiarazione delle spese sostenute dagli Stati membri nel corso di un anno civile e

- a una relazione sull'applicazione delle misure durante lo stesso anno civile, redatta conformemente all'articolo 25, paragrafo 4 del suddetto regolamento,

dichiarazione e relazione da presentare alla Commissione anteriormente al 1o luglio dell'anno successivo.

2. La Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente articolo, previa consultazione del Comitato di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88. »

17) È inserito l'articolo seguente:

« Articolo 34 bis

La Commissione, dopo aver consultato il comitato di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88, adotta modalità di applicazione intese ad una sorveglianza e valutazione atte in particolare a garantire un'esecuzione delle azioni comuni, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4256/88, coerente con la ripartizione degli stanziamenti fra gli Stati membri quale risulta dall'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88. »

18) Il testo dell'articolo 35 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 35

1. Il presente regolamento non pregiudica la facoltà degli Stati membri di adottare, nei settori contemplati dal presente regolamento, ad esclusione del settore disciplinato dagli articoli da 5 a 9, dall'articolo 11, dall'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 e dall'articolo 17, provvedimenti che prevedano aiuti supplementari, concessi secondo condizioni o modalità diverse da quelle ivi stabilite o i cui importi superino i massimali ivi fissati, sempreché tali misure siano adottate in conformità degli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

2. Ad eccezione dell'articolo 92, paragrafo 2 del trattato, le disposizioni degli articoli 92, 93 e 94 del trattato non si applicano alle misure di aiuto disciplinate dagli articoli da 5 a 9, dall'articolo 11, dall'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 e dall'articolo 17 del presente regolamento. »

19) Il testo dell'articolo 36 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 36

I controlli vengono effettuati a norma dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 4253/88. »

20) Il testo dell'articolo 37 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 37

Le seguenti disposizioni particolari sono applicabili al Portogallo fino al 31 dicembre 1995.

a) Nell'ambito della decisione prevista dall'articolo 30, la Commissione può autorizzare la Repubblica portoghese a stabilire il reddito di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 3 applicando un coefficiente correttore alla retribuzione lorda media dei lavoratori non agricoli dell'intero territorio portoghese. Tale coefficiente non può essere superiore a:

- 1,7 per il 1993,

- 1,5 per il 1994,

- 1,3 per il 1995.

b) Nell'ambito della decisione prevista dall'articolo 30, la Commissione può autorizzare la Repubblica portoghese ad applicare l'articolo 9, paragrafi da 1 a 4 alle aziende associate delle quali soltanto due terzi dei membri soddisfano la condizione indicata all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a).

La Commissione determina contestualmente le condizioni specifiche per la concessione degli aiuti a tali aziende associate.

c) L'indennità compensativa di cui all'articolo 17 può essere concessa agli imprenditori che coltivano almeno 1 ettaro di superficie agricola utile sul territorio continentale del Portogallo. »

21) L'articolo 38 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1,

i) le lettere a), b) e c) sono soppresse;

ii) il testo della lettera e), secondo comma è sostituito dal testo seguente:

« Le condizioni previste per il settore della produzione suina dall'articolo 6, paragrafo 4, riferentesi al numero di posti per suini e dall'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino non sono applicabili agli aiuti accordati nell'ambito della creazione di nuove aziende agricole a carattere familiare o della ristrutturazione di aziende cooperative, se il numero di posti per suini dell'insieme delle aziende nuove o ristrutturate non supera il numero di posti per suini di cui disponevano precedentemente le aziende preesistenti. »;

iii) alla lettera f) è aggiunta la frase seguente:

« Il massimale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino è portato al triplo di detto volume di investimento per azienda. »;

iv) la lettera h) è soppressa.

b) Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere da d) a g) si applicano fino al 31 dicembre 1996. »

22) L'articolo 39 è soppresso.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 866/90 è modificato nel modo di seguito indicato:

1) All'articolo 1, paragrafo 1 la fine dell'ultima frase, a partire dalla parola « ossia », è soppressa.

2) L'intestazione del titolo I è sostituita dall'intestazione seguente:

«

TITOLO I

Piani, quadri comunitari di sostegno e criteri di selezione »

3) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 2

Piani e quadri comunitari di sostegno

1. Per far sì che i settori della commercializzazione e della trasformazione si sviluppino in modo coerente con le politiche comunitarie, segnatamente con la politica agraria comune, e per garantire l'efficacia degli aiuti comunitari, il finanziamento degli investimenti dovrà essere effettuato nell'ambito di piani presentati dagli Stati membri ai fini del miglioramento strutturale dei settori cui appartengono i vari prodotti interessati, nonché sulla base dei corrispondenti quadri comunitari di sostegno.

2. Le azioni previste dal presente regolamento sono inserite nei piani predisposti e presentati dagli Stati membri per le regioni interessate dall'obiettivo 1, conformemente all'articolo 8, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

3. Per le regioni non interessate dall'obiettivo 1, lo Stato membro elabora i piani di cui al parafrafo 1 distinguendo le indicazioni relative alle zone del'obiettivo 5b da quelle relative al resto del territorio. »

4) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 3

Contenuto dei piani

1. I piani di cui all'articolo 2 devono contenere almeno i dati seguenti:

a) la determinazione dei settori interessati, con relativa motivazione:

b) la situazione iniziale e le tendenze che se ne possono inferire, soprattutto per quanto concerne:

- l'importanza dell'attività agricola e le prospettive di sbocchi per i prodotti agricoli;

- la situazione dei settori di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e, più particolarmente, il potenziale attuale e la distribuzione geografica delle imprese interessate;

c) gli obiettivi del piano ed i mezzi per conseguirli:

- il periodo previsto per la realizzazione del piano, che in linea di massima dovrebbe essere compreso fra tre e sei anni;

- le necessità alle quali risponde il piano e gli obiettivi di quest'ultimo, fra cui il potenziale da raggiungere e gli effetti previsti a livello delle aziende agricole;

- gli aiuti in vigore nei settori interessati dal piano;

- i mezzi previsti per il conseguimento degli obiettivi, e più precisamente l'importo globale degli investimenti e la partecipazione finanziaria dello Stato membro;

- le disposizioni adottate sia per associare le autorità competenti sul piano ambientale, designate dallo Stato membro, all'elaborazione e alla realizzazione delle azioni previste dal piano, sia per garantire l'osservanza delle norme comunitarie in materia di difesa dell'ambiente.

2. I piani per il primo periodo di realizzazione devono essere presentati alla Commissione entro il 30 aprile 1994. »

5) Gli articoli 4 e 5 sono soppressi.

6) All'articolo 6 i termini « articoli 4 e 5 » sono sostituiti dai termini « articolo 3 ».

7) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 7

Quadri comunitari di sostegno

1. I quadri comunitari di sostegno riferentisi ai piani trasmessi alla Commissione dagli Stati membri vengono elaborati sulla base della compartecipazione, secondo la procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88, in modo tale da garantirne la coerenza con la ripartizione degli stanziamenti tra gli Stati membri quale risulta dal disposto dell'articolo 12, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2052/88. Per le regioni non contemplate dall'obiettivo n. 1, i quadri comunitari di sostegno possono venir riveduti annualmente, secondo la stessa procedura, per il complesso delle azioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4256/88 segnatamente per garantire l'osservanza delle risorse disponibili.

2. Conformemente ai principi enunciati nel titolo III del regolamento (CEE) n. 4253/88, i quadri comunitari di sostegno recano una descrizione degli assi prioritari presi in considerazione per l'intervento comunitario, l'importo totale del contributo finanziario che il Fondo può assumere a proprio carico, nonché, a titolo indicativo, il tasso d'aiuto previsto per la partecipazione del Fondo.

3. Per le regioni interessate dall'obiettivo 1, gli elementi di cui al paragrafo 2 vengono inseriti nei quadri comunitari di sostegno, conformemente all'articolo 8, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

4. Per le regioni non interessate dall'obiettivo 1, i QCS devono contenere due tabelle finanziarie indicativi, concernenti rispettivamente le zone interessate dall'obiettivo 5b ed il resto del territorio. »

8) All'articolo 8 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Gli investimenti ammissibili al contributo del Fondo ai sensi del presente regolamento debbono essere conformi a criteri di selezione che fissano le priorità ed indicano gli investimenti che debbono essere esclusi dal finanziamento comunitario. »

9) Il testo degli articoli 9 e 10 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 9

Forme d'intervento

L'intervento del Fondo nell'attuazione dell'azione prevista dal presente regolamento assume una delle forme seguenti:

a) cofinanziamento di programmi operativi, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2052/88, oppure

b) concessione di sovvenzioni globali ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2052/88.

Articolo 10

Domanda di contributo

Gli Stati membri:

a) presentano le rispettive domande di contributo a norma dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88;

b) comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative riguardanti la realizzazione dell'azione comune di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 10

bis

Documento unico di programmazione

Sia per le regioni interessate dall'obiettivo 1 sia per quelle non interessate da detto obiettivo, gli Stati membri possono presentare un documento di programmazione unico contenente le informazioni richieste nei piani e quelle richieste nelle domande di contributo. In tal caso, la Commissione adotta una decisione unica in merito a un documento unico, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88. »

10) All'articolo 11, alla fine del paragrafo 2 è aggiunta la parte di frase seguente:

« secondo, in particolare, il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (22)().

»

11) All'articolo 13 il terzo trattino è soppresso.

12) All'articolo 14, il paragrafo 2 è soppresso.

13) All'articolo 15

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. La Commissione decide circa la concessione di un contributo del Fondo conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 4253/88 e, se del caso, all'articolo 10, paragrafo 1, secondo e terzo comma di detto regolamento. »;

b) il paragrafo 3 è soppresso.

14) All'articolo 16, paragrafo 3 le parole « investimenti selezionati dalla Commissione per un intervento del Fondo » sono sostituite dalle parole seguenti: « investimenti selezionati per beneficiare della contribuzione del Fondo ».

All'articolo 16, paragafo 4 l'espressione « di cui all'articolo 14, paragrafo 1 del presente regolamento » è soppressa.

15) Il testo dell'articolo 18 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 18

Controlli

I controlli si effettuano a norma dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 4253/88. »

16) Il testo dell'articolo 19 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 19

Disposizioni transitorie

1. I programmi operativi presentati entro il 31 dicembre 1993 a titolo del presente regolamento e non presi in considerazione per un contributo del Fondo possono essere inclusi in programmi operativi finanziabili nel periodo 1994/1999 se essi rispondono ai criteri e alle condizioni di cui al presente regolamento e si inseriscono in un quadro comunitario di sostegno. L'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 non è applicabile.

2. Gli investimenti ammissibili a titolo del presente regolamento per i quali i lavori sono stati avviati tra il 1o luglio 1993 ed il 31 dicembre 1993 e che non hanno potuto essere inseriti in programmi operativi di cui al paragrafo 1 possono essere finanziati nel corso del periodo 1994/1999 se rispondono ai criteri e alle condizioni di cui al presente regolamento, a condizione che essi si inseriscano in una domanda di contributo che lo Stato membro presenti entro il 30 aprile 1994.

3. I criteri di selezione di cui all'articolo 8 del presente regolamento applicabili ai programmi operativi di cui al paragrafo 1 sono quelli vigenti alla data di ricezione della domanda di contributo. »

17) Gli articoli 19 bis, 20 e 22 sono soppressi.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1360/78 è modificato nel modo di seguito indicato:

1) Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 12

1. Le misure previste dal presente regolamento costituiscono un'azione comune ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4256/88 (23)().

2. È applicabile l'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2328/91 (24)()».

2) Il testo degli articoli 14 e 15 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 14

La copertura finanziaria delle azioni previste all'articolo 10, paragrafi 1, 2, 2 bis e 3 del presente regolamento, nonché degli aiuti risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 389/82 è assicurata dalle previsioni delle spese annuali di cui all'articolo 31, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2328/91 (25)().

Articolo 15

1. Il pagamento del contributo viene effettuato a norma dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 4253/88 (26)(). Tuttavia per il pagamento del saldo o il rimborso si procede, oltre che nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 4 di detto articolo, in base:

- a una dichiarazione delle spese sostenute dagli Stati membri nel corso di un anno civile e

- a una relazione sull'applicazione delle misure durante lo stesso anno civile redatta conformemente all'articolo 25, paragrafo 4 del suddetto regolamento,

dichiarazione e relazione da presentare alla Commissione anteriormente al 1o luglio dell'anno successivo.

2. La Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente articolo, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

».

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio è modificato come di seguito indicato:

1) All'articolo 14 ter, paragrafo 2 il secondo comma è soppresso.

2) Il testo dell'articolo 36 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 36

1. Le disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agraria comune si applicano al mercato dei prodotti di cui all'articolo 1.

2. Gli aiuti concessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3 e dell'articolo 14 ter, paragrafi 1 e 2 costituiscono un'azione comune ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4256/88 (27)(). Detti aiuti sono coperti dalle previsioni delle spese annuali di cui all'articolo 31, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2328/91 (28)().

L'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2328/91 è applicabile agli aiuti previsti nel presente paragrafo.

Articolo 36

bis

1. Il pagamento del contributo viene effettuato a norma dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio (29)(). Tuttavia, per il pagamento del saldo o il rimborso si procede, oltre che nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 4 di detto articolo, in base:

- a una dichiarazione delle spese sostenute dagli Stati membri nel corso di un anno civile e

- a una relazione sull'applicazione delle misure durante lo stesso anno civile, redatta conformemente all'articolo 25, paragrafo 4 del suddetto regolamento,

dichiarazione e relazione da presentare alla Commissione anteriormente al 1o luglio dell'anno successivo.

2. La Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente articolo, previa consultazione del Comitato di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

».

Articolo 5

Gli articoli 1 e 7 del regolamento (CEE) n. 449/69 sono soppressi.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1994.

Tuttavia:

1) la procedura di determinazione dei tassi di cofinanziamento comunitario di cui all'articolo 31, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 2328/91, in vigore prima della modifica di quest'ultimo ai sensi del presente regolamento, resta applicabile su tutto il territorio della Comunità, comprese le regioni non interessate dall'obiettivo 1 definito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, fintantoché non vengano fissate per le regioni in causa, conformemente all'articolo 31, paragrafo 3 e all'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 2328/91, nuove modalità di cofinanziamento;

2) gli articoli 3, 21, 22, 23 e 24 del regolamento (CEE) n. 2328/91 restano d'applicazione alle condizioni previste dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale (16);

3) gli articoli 25, 26 e 27 del regolamento (CEE) n. 2328/91 restano applicabili secondo le norme stabilite dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo (17);

4) Le deroghe in materia strutturale previste per alcuni territori periferici ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 3763/91 (18), (CEE) n. 1600/92 (19), (CEE) n. 1601/92 (20) e (CEE) n. 2019/93 (21) restano d'applicazione.

L'articolo 1, punto 20 è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.-M. DEHOUSSE

(1) GU n. C 235 del 31. 8. 1993, pag. 15, e C 317 del 24. 11. 1993, pag. 9.

(2) Parere reso il 17 dicembre 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere reso il 26 dicembre 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

(5) GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 5.

(6) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

(7) GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 20.

(8) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25.

(9) GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 44.

(10) GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 870/93 (GU n. L 91 del 15. 4. 1993, pag. 10).

(11) GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/93 (GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 14).

(12) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/93 (GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 14).

(13) GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23).

(14) GU n. L 61 del 12. 3. 1969, pag. 2.

(15)() GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (16) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 85.

(17) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 96.

(18) Regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1).

(19) Regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 (GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23).

(20) Regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13). Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 (GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23).

(21) Regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del mare Egeo (GU n. L 184 del 27. 7. 1993, pag. 1).

(22)() GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1.

(23)() GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25

(24)() GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1. (25)() GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.

(26)() GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1. (27)() GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25.

(28)() GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.

(29)() GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

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