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Document 31992R3508

Regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari

OJ L 355, 5.12.1992, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 046 P. 78 - 82
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 046 P. 78 - 82
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 013 P. 223 - 227
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 013 P. 223 - 227
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 013 P. 223 - 227
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 013 P. 223 - 227
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 013 P. 223 - 227
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 013 P. 223 - 227
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 013 P. 223 - 227
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 013 P. 223 - 227
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 013 P. 223 - 227

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/10/2003; abrogato da 32003R1782

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3508/oj

31992R3508

Regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari

Gazzetta ufficiale n. L 355 del 05/12/1992 pag. 0001 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 46 pag. 0078
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 46 pag. 0078


REGOLAMENTO (CEE) N. 3508/92 DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1992 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), gli Stati membri prendono le misure necessarie per accertare la realtà e la regolarità delle operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), nonché per prevenire e perseguire le irregolarità; che l'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (5), prevede lo stesso tipo di obbligo per quanto concerne la politica delle strutture agricole;

considerando che finora, date le strutture eterogenee dei vari regimi di aiuto, la gestione e il controllo dei medesimi da parte degli Stati membri si effettuano secondo norme proprie a ciascun regime; che, tuttavia, nel quadro della riforma della politica agricola comune, nel riorientare le misure di mercato esistenti la Comunità ricorre in ampia misura agli aiuti diretti al produttore, sia nel settore della produzione vegetale che in quello della produzione animale;

considerando che, nell'intento di adeguare i meccanismi di gestione e di controllo alla nuova situazione e di rafforzarne l'efficacia e la redditività, occorre creare un nuovo sistema integrato di gestione e di controllo per quanto concerne i regimi di sostegno finanziario nei settori dei seminativi, delle carni bovine, ovine e caprine nonché alcune misure specifiche a favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate; che è opportuno prevedere la possibilità di includere, in una fase ulteriore, altri regimi di aiuto legati alla superficie;

considerando che i dati del sistema integrato possono contribuire a rendere più efficaci le attività di gestione e di controllo contemplate da regimi comunitari non soggetti alle disposizioni del presente regolamento; che appare pertanto opportuno autorizzare gli Stati membri a ricorrervi senza tuttavia pregiudicare, in qualsiasi modo, le disposizioni interessate;

considerando che, data la complessità di questo tipo di sistema ed il cospicuo numero di domande di aiuto da trattare, è indispensabile utilizzare i mezzi tecnici e i metodi di gestione e di controllo appropriati; che, conseguentemente, il sistema integrato deve comprendere, a livello di ciascuno Stato membro, una base di dati informatizzata, un sistema alfanumerico di identificazione delle parcelle agricole, domande degli imprenditori, un sistema armonizzato di controllo e, nel settore della produzione animale, un sistema di identificazione e di registrazione degli animali;

considerando che la gestione dei dati raccolti e la loro utilizzazione per la verifica delle domande di aiuto richiedono la creazione di efficienti basi di dati informatizzate le quali consentano, in particolare, controlli incrociati;

considerando che l'identificazione delle parcelle agricole costituisce un elemento essenziale per la corretta applicazione di un regime legato alla superficie; che l'esperienza acquisita ha dimostrato alcune carenze nei metodi esistenti; che è quindi opportuno prevedere un sistema alfanumerico di identificazione eleborato, se necessario, mediante la tecnica del telerilevamento;

considerando che per garantire la possibilità di un controllo effettivo, la domanda di aiuti « superfici » deve essere presentata al più tardi nel corso del primo trimestre dell'anno; che tuttavia lo Stato membro può in casi da esso giustificati, essere autorizzato ad applicare una data ulteriore; che, per il 1993, è ammessa una data ulteriore, in considerazione delle difficoltà di attuazione del sistema integrato;

considerando che nel settore della produzione animale qualsiasi controllo efficace presuppone l'identificazione e la registrazione degli animali; che a tal fine la direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali (6), prevede disposizioni in materia; che è pertanto opportuno ricorrere a tali disposizioni;

considerando che le modalità relative alle domande di aiuto restano disciplinate dalle disposizioni settoriali; che, per maggior semplicità, occorre tuttavia autorizzare gli Stati membri a prevedere la presentazione di un'unica domanda per più regimi di aiuto;

considerando che uno dei principali vantaggi del nuovo sistema consiste nell'istituzione di un sistema integrato di controllo in ciascuno Stato membro, il quale eviti cumuli di controlli settoriali dello stesso tipo; che di conseguenza si dovrebbe poter ottenere il rafforzamento dei controlli reso necessario dalla riforma della politica agricola comune senza aumentare considerevolmente il numero dei controlli; che le domande di aiuto inoltrate devono essere sottoposte a un rigoroso controllo amministrativo effettuato mediante basi di dati informatizzate; che finora i controlli amministrativi sono stati completati da controlli in loco; che, per quanto concerne le superfici, questi ultimi possono essere sostituiti in ampia misura da controlli mediante telerilevamento;

considerando che l'impegno finanziario rappresentato dall'introduzione del sistema integrato può costituire per gli Stati membri un notevole onere supplementare in termini di bilancio; che è quindi opportuno prevedere per un certo periodo una partecipazione finanziaria della Comunità; che si deve tener conto della diversità delle strutture di produzione esistenti negli Stati membri; che occorre quindi stabilire una ripartizione della partecipazione finanziaria tenendo conto, in particolare, del numero di aziende agricole, della dimensione delle mandrie e della superficie agricola negli Stati membri;

considerando che conviene prevedere un periodo di graduale attuazione di tutti gli elementi del sistema integrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ciascuno Stato membro istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo in appresso denominato « sistema integrato », applicabile:

a) nel settore della produzione vegetale:

- al regime di sostegno per i produttori di alcuni seminativi, istituito con il regolamento (CEE) n. 1765/92 (7);

b) nel settore della produzione animale:

- ai regimi di premio a favore dei produttori di carne bovina, istituiti all'articolo 4, lettere da a) a h) del regolamento (CEE) n. 805/68 (8),

- al regime di premio a favore dei produttori di carni ovine, istituito nel regolamento (CEE) n. 3013/89 (9),

- alle misure specifiche a favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, istituite nel regolamento (CEE) n. 2328/91 (10) e concernenti l'indennità compensativa per la produzione bovina, ovina, caprina ed equina,

in appresso denominati « regimi comunitari ».

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può estendere il campo di applicazione del sistema integrato ad altri regimi comunitari di aiuto.

3. Per l'applicazione dei regimi comunitari di aiuto non soggetti al presente regolamento e fatte salve le disposizioni particolari previste in detti regimi, in particolare quelle relative alle condizioni di concessione degli aiuti, gli Stati membri possono incorporare nel proprio sistema di gestione e di controllo uno o più elementi amministrativi, tecnici o informatici del sistema integrato.

Gli Stati membri possono estendere tale possibilità a regimi nazionali. Possono impiegare i dati del sistema integrato a scopi statistici.

Prima di avvalersi di tali possibilità, gli Stati membri ne informano la Commissione in tempo opportuno.

La Commissione provvede a controllare che il ricorso a tale possibilità non pregiudichi il rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti settoriali e nel presente regolamento.

4. Fatte salve le disposizioni specifiche previste nel quadro dei regimi di cui al paragrafo 1, ai fini del presente regolamento, si intende per:

- imprenditore: il singolo produttore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dallo statuto giuridico conferito secondo il diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità;

- azienda: l'insieme delle unità di produzione gestite dall'imprenditore che si trovano nel territorio di uno Stato membro;

- parcella agricola: una porzione continua di terreno sulla quale un'unica coltura è effettuata da un unico imprenditore. Secondo la procedura di cui all'articolo 12, la Commissione adotta le modalità di applicazione relative a modi specifici di utilizzazione di parcelle agricole, in particolare quelli relativi alle colture miste e alle superfici utilizzate in comune.

Articolo 2

Il sistema integrato comprende gli elementi seguenti:

a) una base di dati informatizzata;

b) un sistema alfanumerico di identificazione delle parcelle agricole;

c) un sistema alfanumerico di identificazione e di registrazione degli animali;

d) domande di aiuti;

e) un sistema integrato di controllo.

Articolo 3

1. Nella base di dati informatizzata vengono registrati, per ciascuna azienda agricola, i dati desunti dalle domande di aiuto. Questa base di dati deve, in particolare, consentire di consultare in modo diretto ed immediato presso l'autorità competente dello Stato membro i dati relativi almeno agli ultimi tre anni civili e/o campagne consecutive.

2. Gli Stati membri possono creare basi di dati decentrate, purché tali basi, nonché le procedure amministrative concernenti la registrazione e l'accesso ai dati, siano concepite in modo omogeneo per tutto il territorio dello Stato membro e siano compatibili fra loro.

Articolo 4

Il sistema alfanumerico di identificazione delle parcelle agricole viene elaborato in base a mappe e documenti catastali e altri riferimenti cartografici o su base di fotografie aeree o immagini spaziali o in base ad altri appropriati riferimenti giustificativi equivalenti o in base a parecchi di tali elementi.

Articolo 5

Il sistema di identificazione e di registrazione degli animali considerati per la concessione di un aiuto soggetto alle disposizioni del presente regolamento è stabilito conformemente agli articoli 4, 5, 6 e 8 della direttiva 92/102/CEE.

Articolo 6

1. Per essere ammesso a beneficiare di uno o più regimi comunitari soggetti alle disposizioni del presente regolamento, ciascun imprenditore presenta, per ciascun anno civile, una domanda di aiuto « superfici » che indichi:

- le parcelle agricole, comprese le superfici foraggere, nonché le parcelle agricole interessate da una misura di ritiro di seminativi e le parcelle a riposo;

- eventualmente, qualsiasi altra informazione necessaria prevista dai regolamenti relativi ai regimi comunitari o dallo Stato membro interessato.

2. La domanda di aiuto « superfici » deve essere presentata nel corso del primo trimestre dell'anno ad una data che lo Stato membro deve stabilire. Tuttavia:

- per il 1993, lo Stato membro può stabilire una data che non può essere successiva alle date previste agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 1765/92;

- per gli anni successivi, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 12, autorizzare uno Stato membro a fissare una data compresa tra il 1o aprile e le date previste agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 1765/92, purché detto Stato membro sia in grado di giustificare tale data, in particolare fornendo alla Commissione un piano di lavoro dettagliato in cui dimostri che i requisiti del comma seguente sono rispettati.

In ogni caso, la data deve essere fissata tenendo conto in particolare del lasso di tempo necessario affinché tutti i dati siano disponibili per una buona gestione amministrativa e finanziaria degli aiuti, nonché per effettuare i controlli di cui all'articolo 8.

3. Lo Stato membro può decidere che la domanda di aiuto « superfici » riporti unicamente le modifiche rispetto alla domanda di aiuto « superfici » presentata l'anno precedente.

4. Alla domanda di aiuto « superfici » possono essere apportate talune modifiche purché le autorità competenti le ricevano non oltre le date di cui agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 1765/92.

5. La domanda di aiuto « superfici », eventualmente modificata conformemente al paragrafo 4, è considerata una domanda di aiuti prevista dal regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a).

6. Per ciascuna delle parcelle agricole dichiarate, l'imprenditore deve indicare la superficie nonché l'ubicazione, elementi che devono permettere di identificare la parcella nel quadro del sistema alfanumerico per l'identificazione delle parcelle agricole.

7. Possono essere esonerati dall'obbligo di presentare la domanda di aiuto « superfici » gli imprenditori che chiedono solamente di beneficiare di un regime di aiuto non direttamente legato alla superficie agricola.

8. Per essere ammessi a beneficiare di uno dei regimi comunitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), ogni imprenditore presenta una o più domande di aiuto « animali » al più tardi alle date previste per i regimi interessati.

9. Allorché una domanda di aiuti o le relative modifiche devono essere corredate di documenti complementari, questi ultimi sono considerati come parte integrante delle stesse.

10. Pur rispettando le date o i periodi previsti per la presentazione di domande nella regolamentazione comunitaria, gli Stati membri possono decidere che una sola domanda includa:

- varie domande di aiuto « animali »,

- la domanda di aiuto « superfici » e una o più domande di aiuto « animali ».

Articolo 7

Il sistema integrato di controllo riguarda l'insieme delle domande di aiuto presentate e interessa particolarmente i controlli amministrativi, i controlli in loco e, se del caso, le verifiche mediante telerilevamento aereo o spaziale.

Articolo 8

1. Lo Stato membro procede a un controllo amministrativo delle domande di aiuto.

2. I controlli amministrativi sono completati da controlli in loco aventi per oggetto un campione delle aziende agricole. Per l'insieme di tali controlli, lo Stato membro elabora un piano di campionatura.

3. Ciascuno Stato membro designa un'autorità incaricata del coordinamento dei controlli previsti dal presente regolamento.

4. Le autorità nazionali possono, secondo condizioni da stabilire, utilizzare il telerilevamento per determinare le superfici delle parcelle agricole, per identificare le colture e per accertarne lo stato.

5. Qualora le autorità competenti dello Stato membro affidino alcune parti dei lavori da effettuare in applicazione del presente regolamento a imprese o a organismi specializzati, esse devono assumerne sempre la gestione e la responsabilità.

Articolo 9

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare la protezione dei dati rilevati.

Articolo 10

1. La Comunità partecipa alle spese sostenute dagli Stati membri, in applicazione del presente regolamento, per l'introduzione delle strutture informatiche e di controllo, nonché per l'acquisizione delle fotografie aeree o delle immagini spaziali e la relativa analisi.

Sono escluse dal cofinanziamento comunitario le spese relative all'aggiornamento delle mappe catastali.

2. La partecipazione finanziaria della Comunità è concessa per un periodo di tre anni, a decorrere dal 1992, nei limiti degli stanziamenti previsti a tal fine.

L'importo globale è ripartito fra gli Stati membri in base alle seguenti percentuali:

Belgio 2,3

Danimarca 2,4

Germania 10,1

Grecia 8,7

Spagna 18,1

Francia 14,6

Irlanda 4,5

Italia 20,1

Lussemburgo 0,6

Paesi Bassi 3,0

Portogallo 5,7

Regno Unito 9,9

La partecipazione finanziaria della Comunità non può superare il 50 % dei pagamenti effettuati dallo Stato membro interessato a titolo dell'esercizio finanziario per le spese ammissibili ai sensi del paragrafo 1.

3. La conversione degli importi espressi in ecu e in monete nazionali è effettuata applicando i tassi di cambio in vigore il primo giorno lavorativo dell'anno civile in questione e pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 11

1. La Commissione è regolarmente informata dell'avanzamento dei lavori relativi all'attuazione del sistema integrato e organizza in proposito scambi di opinioni con gli Stati membri.

2. Dopo averne informato in tempo utile le autorità competenti interessate, gli agenti della Commissione possono effettuare:

- qualsiasi esame e qualsiasi controllo per quanto concerne l'insieme delle misure adottate per l'istituzione del sistema integrato e l'ammissibilità delle spese dichiarate a titolo del cofinanziamento comunitario di cui all'articolo 10;

- controlli presso le imprese e gli organismi specializzati di cui all'articolo 8, paragrafo 5.

A tali controlli possono partecipare agenti dello Stato membro interessato.

I poteri di controllo sovraindicati non ostano all'applicazione delle disposizioni nazionali di procedura penale che riservano taluni atti ad agenti specificamente designati dalla legge nazionale. Gli agenti della Commissione non partecipano, in particolare, alle perquisizioni domiciliari o agli interrogatori formali di persone effettuati in base al diritto penale dello Stato membro. Essi hanno però accesso alle informazioni così ottenute.

3. Fatta salva la responsabilità degli Stati membri in ordine all'attuazione e applicazione del sistema integrato, la Commissione può avvalersi dei servizi di specialisti o di organismi specializzati per avviare, seguire e sfruttare tale sistema integrato, allo scopo, in particolare, di fornire, su loro richiesta, una consulenza tecnica alle autorità competenti degli Stati membri.

Articolo 12

La Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70. Le modalità di applicazione vertono in particolare sugli aspetti seguenti:

a) gli elementi di base del sistema alfanumerico di identificazione delle parcelle agricole;

b) le eventuali modifiche che possono essere apportate alle domande di aiuto « superfici », nonché l'esonero dall'obbligo di presentare la domanda di aiuto « superfici »;

c) le indicazioni minime contenute nelle domande di aiuti;

d) i controlli amministrativi e i controlli in loco e mediante telerilevamento;

e) l'istituzione di un regime di anticipi nell'ambito della partecipazione finanziaria della Comunità;

f) le disposizioni transitorie per il periodo di avvio del sistema;

g) le comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione;

h) le misure necessarie per poter risolvere problemi pratici specifici. Tali misure, se debitamente giustificate, potranno derogare a certi elementi del presente regolamento.

Articolo 13

1. Il sistema integrato è applicabile:

a) a decorrere dal 1o febbraio 1993, per quanto riguarda le domande di aiuti e un sistema alfanumerico di identificazione e di registrazione delle specie bovine, nonché il sistema integrato di controllo di cui all'articolo 7;

b) a decorrere dal 1o gennaio 1996 al più tardi, per quanto riguarda gli altri elementi di cui all'articolo 2.

2. Nella prospettiva dell'applicazione del sistema integrato, gli Stati membri:

- adottano, anteriormente al 1o febbraio 1993, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie ai fini del paragrafo 1, lettera a) e anteriormente al 1o giugno 1993 quelle necessarie ai fini del paragrafo 1, lettera b);

- adottano le misure amministrative, di bilancio e tecniche necessarie affinché il sistema integrato sia operativo a decorrere dalle date previste al paragrafo 1.

Tuttavia, qualora uno o più elementi del sistema integrato siano operativi prima delle date previste al paragrafo 1, gli Stati membri ne fanno uso per le loro attività di gestione e di controllo.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

J. PATTEN

(1) GU n. C 9 del 15. 1. 1992, pag. 4. (2) Parere reso il 17 novembre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. C 98 del 21. 4. 1992, pag. 29. (4) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1). (5) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1. (6) Vedi pagina 32 della presente Gazzetta ufficiale. (7) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2467/92 della Commissione (GU n. L 246 del 27. 8. 1992, pag. 11). (8) GU n. L 148 del 28. 6. 1968. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2066/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 49). (9) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2069/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 59). (10) GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2080/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 96).

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