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Document 31978R1360

Regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni

OJ L 166, 23.6.1978, p. 1–8 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 021 P. 159 - 166
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 014 P. 125 - 132
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 014 P. 125 - 132
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 010 P. 8 - 15
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 010 P. 8 - 15

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/06/1997; abrogato e sostituito da 31997R0952

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/1360/oj

31978R1360

Regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni

Gazzetta ufficiale n. L 166 del 23/06/1978 pag. 0001 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 10 pag. 0008
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 21 pag. 0159
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 10 pag. 0008
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 14 pag. 0125
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 14 pag. 0125


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1360/78 DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 1978

concernente le associazioni di produttori e le relative unioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 e 43 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che la Comunità è attualmente caratterizzata da una diversità delle situazioni delle sue regioni per quanto riguarda l ' offerta e l ' immissione sul mercato dei prodotti agricoli ;

considerando che in Italia l ' offerta dei prodotti agricol presenta carenze strutturali di estrema gravità ; che essa è , infatti , immessa sul mercato da un gran numero di aziende agricole di dimensioni ridotte e insufficientemente organizzate ; che in particolare , secondo le informazioni disponibili , solamente il 16 % circa delle aziende italiane aderisce ad organizzazioni di produttori costituite per l ' immissione dei prodotti sul mercato e solamente il 13 % circa del valore globale della produzione agricola del paese è commercializzato tramite tali organizzazioni ; che queste carenze strutturali dell ' offerta interessano l ' intero territorio italiano , salvo qualche eccezione ; che queste eccezioni , per il loro carattere limitato , non impediscono di prendere in considerazione la situazione italiana nel suo insieme ;

considerando che in Francia tali carenze sono state rilevate in talune regioni meridionali , in primo luogo nel settore del vino da tavola , prodotto la cui offerta , sparsa in molte piccole cooperative , è fatta soltanto in piccola parte ( tra il 5 e il 10 % ) da organizzazioni di produttori di una certa importanza ; che tali carenze sono state constatate in queste regioni anche nel settore delle olive da tavola , in cui l ' organizzazione dei produttori è praticamente inesistente , e nel settore delle piante da profumo , in cui i produttori incominciano appena ad organizzarsi ; che l ' offerta dei prodotti agricoli presenta gravi carenze strutturali anche nei dipartimenti d ' Oltremare per quanto riguarda i frutti tropicali ed i prodotti bovini , commercializzati per meno del 12 % da organizzazioni di produttori ;

considerando che in Belgio sono state rilevate gravi carenze della struttura dell ' offerta per quanto riguarda i cereali , di cui soltanto il 15 % della produzione totale è commercializzato da organizzazioni di produttori , e per quanto riguarda i bovini vivi , i suinetti e l ' erba medica , di cui meno del 3 % è commercializzato da organizzazioni di produttori ;

considerando che la persistenza delle suddette carenze costituisce un ostacolo alla realizzazione degli obiettivi dell ' articolo 39 , paragrafo 1 , del trattato ; che essa rende , infatti , difficile l ' incremento della produttività dell ' agricoltura , il progresso tecnico , lo sviluppo razionale della produzione , un impiego ottimale dei fattori produttivi , nonché la realizzazione di un livello di vita equo per la popolazione agricola e della stabilizzazione dei mercati ; che essa potrebbe d ' altronde influire sul livello dei prezzi ai consumatori ;

considerando che a tale situazione si puo rimediare con l ' associazione degli agricoltori al fine di intervenire nel processo economico mediante forme di azione comune volte a concentrare l ' offerta e a adeguare la produzione alle esigenze del mercato ; che l ' associazione deve essere fin d ' ora incoraggiata nelle regioni interessate , senza tuttavia escludere l ' estensione del regime ad altre regioni in grado di dimostrare l ' esistenza di esigenze analoghe ;

considerando che occorre pertanto garantire , mediante un sistema di riconoscimento , che l ' associazione dei conduttori agricoli sia effettuata in seno ad organismi che prevedano un ' adeguata disciplina della produzione e dell ' immissione sul mercato , che offrano sufficienti garanzie per quanto riguarda la stabilità e l ' efficacia della loro azione senza contrastare , con la loro posizione e la loro attività economica , al funzionamento del mercato comune ed agli obiettivi generali del trattato ;

considerando che al fine di stimolare una concentrazione dell ' offerta maggiore di quella realizzata a livello di un ' unica associazione , è opportuno incoraggiare , oltre al raggruppamento degli agricoltori nell ' ambito di associazioni di produttori , la costituzione di unioni di tali associazioni ;

considerando che la concessione di aiuti destinati a coprire una parte delle spese di costituzione e di funzionamento amministrativo puo costituire un incentivo appropriato alla creazione di associazioni ed unioni , nonché all ' adeguamento delle organizzazioni di produttori già esistenti alle condizioni richieste ;

considerando che è tuttavia opportuno limitare a un importo globale massimo l ' aiuto concesso alle unioni , per tener conto del fatto che ciascuna delle associazioni aderenti ha già beneficiato o beneficia ancora degli aiuti per la costituzione e il funzionamento amministrativo ;

considerando che , al fine di garantire l ' applicazione de regime previsto in tutte le regioni della Comunità in cui cio si renda necessario , è necessario rendere obbligatoria la concessione di aiuti alle associazioni ed alle unioni ; che occorre inoltre fissare i limiti massimi di questi aiuti , prevedendo comunque la possibilità di superare tali limiti per taluni aiuti destinati a regioni o a settori che devono far fronte a particolari difficoltà ;

considerando che è utile prevedere , per l ' informazione degli Stati membri e di tutti gli interessati , la pubblicazione , all ' inizio di ogni anno , dell ' elenco del associazioni e delle unioni che sono state riconosciute nonché delle revoche di riconoscimento decise nell ' anno precedente ;

considerando che il complesso delle misure previste riveste interesse comunitario e mira a realizzare gli obiettivi definiti dall ' articolo 39 , paragrafo 1 , lettera a ) , del trattato , comprese le modifiche di struttura necessarie al buon funzionamento del mercato comune ; che tali misure costituiscono quindi un ' azione comune , ai sensi dell ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2788/72 ( 4 ) ;

considerando che la Commissione deve essere in grado di controllare se le disposizioni adottate dagli Stati membri per l ' applicazione di tale azione comune ne rispettino le condizioni ; che essa deve essere inoltre in grado di valutare ogni anno i risultati pratici dell ' applicazione dell ' azione comune ;

considerando che l ' intervento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia , in appresso denominato " Fondo " , per una durata di cinque anni e per un costo previsionale di 24 milioni di unità di conto puo contribuire a migliorare la struttura dell ' offerta dei prodotti agricoli nelle regioni in cui un tale miglioramento è indispensabile ;

considerando che , per facilitare la successiva attuazione di talune misure previste , occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione ; che questa puo essere assicurata in modo adeguato nell ' ambito del comitato permanente delle strutture agricole , istituito dall ' articolo 1 della decisione del Consiglio del 4 dicembre 1962 relativa al coordinamento delle politiche di struttura agricola ( 5 ) ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per ovviare alle carenze strutturali attualmente riscontrabili in talune regioni in materia di offerta e di commercializzazione dei prodotti agricoli , carenze caratterizzate da un insufficiente grado di organizzazione dei produttori , il presente regolamento istituisce in dette regioni un regime d ' incentivazione , volto a stimolare la costituzione di associazioni di produttori e delle relative unioni .

TITOLO I

Campo d ' applicazione

Articolo 2

Alle condizioni specificate dall ' articolo 3 , il presente regolamento si applica alle regioni seguenti :

_ l ' intero territorio italiano ;

_ le seguenti regioni francesi : Linguadoca-Rossiglione , Provenza-Costa Azzurra , Midi-Pirenei , Corsica e i dipartimenti della Drôme e dell ' Ardèche , dipartimenti d ' Oltremare ;

_ l ' intero territorio belga .

Articolo 3

1 . Per quanto riguarda l ' Italia , il presente regolament si applica ai prodotti seguenti di cui esista una produzione in tale paese :

_ prodotti del suolo e dell ' allevamento elencati nell ' allegato II del trattato , eccettuati :

_ i prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1035/72 del Consiglio , del 18 maggio 1972 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ( 6 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1154/78 ( 7 ) ;

_ il luppolo ( voce 12.06 della tariffa doganale comune ) ;

_ i bachi da seta ( sottovoce ex 01.06 C della tariffa doganale comune ) ;

_ prodotti agricoli trasformati elencati nell ' allegato del presente regolamento .

2 . Per quanto riguarda le regioni francesi , il presente regolamento si applica :

_ ai vini da tavola e ai mosti di uve ( voci 22.04 e 22.05 della tariffa doganale comune ) nelle regioni Linguadoca-Rossiglione , Provenza-Costa Azzurra , Midi-Pirenei e Corsica ;

_ alle piante utilizzate in profumeria e alla lavanda ( voce ex 12.07 della tariffa doganale comune ) nella regione Provenza-Costa Azzurra e nei dipartimenti della Drôme e dell ' Ardèche ;

_ alle olive da tavola ( sottovoce 07.02 A della tariffa doganale comune ) nelle regioni Linguadoca-Rossiglione , Provenza-Costa Azzurra e Corsica e nel dipartimento della Drôme ;

_ ai frutti tropicali ( sottovoci 08.01 B , C e D della tariffa doganale comune ) , ai bovini vivi ( voce 01.02 della tariffa doganale comune ) e alle carni bovine in carcasse e quarti ( sottovoce ex 02.01 A II della tariffa doganale comune ) nei dipartimenti d ' Oltremare ;

3 . Per quanto riguarda il Belgio , il presente regolamento si applica :

_ ai cereali ( voci 10.01 - 10.05 della tariffa doganale comune ) ,

_ ai bovini vivi ( sottovoce 01.02 A della tariffa doganale comune ) ,

_ ai suinetti ( voce ex 01.03 della tariffa doganale comune ) ,

_ all ' erba medica ( voce ex 12.10 della tariffa doganale comune ) .

TITOLO II

Riconoscimento delle associazioni di produttori e delle relative unioni

Articolo 4

Per le regioni di cui all ' articolo 2 , gli Stati membri interessati riconoscono le associazioni di produttori e le relative unioni , comprese le associazioni esistenti al momento dell ' entrata in vigore del presente regolamento :

a ) che presentino domanda di riconoscimento ;

b ) che rispondano alle condizioni elencate agli articoli 5 e 6 ;

c ) a condizione che , se si tratta di associazioni :

_ almeno i 2/3 dei soci siano imprenditori di aziende situate nelle regioni di cui all ' articolo 2 ;

_ almeno la metà della produzione immessa sul mercato conformemente all ' articolo 6 , paragrafo 1 , lettera c ) , provenga dalle regioni di cui all ' articolo 2 .

Il riconoscimento riguarda le attività relative alla produzione e all ' immissione sul mercato dei prodotti di cui all ' articolo 3 per ciascuna delle regioni cui si applic il presente regolamento .

Articolo 5

1 . Le associazioni di produttori sono :

_ costituite allo scopo di adattare in comune alle esigenze del mercato la produzione e l ' offerta da parte dei produttori che ne sono soci ;

_ composte da :

_ produttori singoli , oppure

_ produttori singoli e organizzazioni di produzione o di valorizzazione dei prodotti agricoli di cui fanno parte solo produttori agricoli .

Per produttore si intende ogni conduttore di un ' azienda agricola situata nel territorio della Comunità :

_ che produce prodotti del suolo e dell ' allevamento di cui all ' articolo 3 , oppure

_ che , essendo produttore dei prodotti di base , produce prodotti trasformati di cui all ' articolo 3 .

2 . Gli Stati membri interessati possono riconoscere associazioni di produttori comprendenti anche persone diverse da quelle di cui al paragrafo 1 , quando lo prevedano le disposizioni nazionali . In questo caso , lo statuto di tali associazioni deve contenere le disposizioni necessarie affinché i soci di cui al paragrafo 1 conservino il controllo delle associazioni e delle loro decisioni .

3 . Le unioni sono costituite da associazioni di produttori riconosciute e perseguono ad un livello più vasto gli stessi obiettivi di tali associazione .

Articolo 6

1 . Nell ' ambito del settore del o dei prodotti per i qual sono riconosciute , le associazioni di produttori e le unioni devono soddisfare i seguenti requisiti generali :

a ) contribuire , con le attività per le quali chiedono il riconoscimento , al conseguimento degli obiettivi dell ' articolo 39 del trattato ;

b ) determinare ed applicare , per quanto riguarda le persone di cui all ' articolo 5 , paragrafo 1 :

_ norme comuni di produzione ;

_ norme comuni d ' immissione sul mercato ;

c ) prevedere nel loro statuto , per i produttori soci delle associazioni e per le associazioni riconosciute di produttori aderenti all ' unione , l ' obbligo :

_ di effetuare l ' immissione sul mercato di tutta la produzione destinata alla commercializzazione per i prodotti per i quali aderiscono all ' associazione o all ' unione , secondo le norme di conferimento e d ' immissione sul mercato stabilite e controllate rispettivamente dall ' associazione o dall ' unione ;

_ ovvero di far effettuare , rispettivamente dall ' associazione o dall ' unione , l ' immissione sul mercato di tutta la produzione destinata alla commercializzazione per i prodotti per i quali hanno ottenuto il riconoscimento , a loro nome e per loro conto , oppure a loro nome e per conto dell ' associazione o dell ' unione , oppure a nome e per conto dell ' associazione o dell ' unione L ' associazione o l ' unione puo tuttavia autorizzare i propri aderenti ad effettuare l ' immissione sul mercato di una parte della produzione conformemente al primo trattino .

Per quanto riguarda le associazioni di produttori , tale obbligo non si applica alla parte della produzione per la quale i produttori avevano concluso contratti di vendita ovvero concesso opzioni prima della loro adesione all ' associazione , a condizione che detta associazione sia stata informata prima dell ' adesione della portata e della durata degli obblighi contratti .

d ) prevedere nel loro statuto disposizioni atte a garantire che gli aderenti all ' associazione o all ' unione che lo desiderino possano recedere :

_ dopo aver partecipato all ' associazione o all ' unione per un periodo di almeno tre anni dal riconoscimento di quest ' ultima ,

_ a condizione che ne avvisino per iscritto l ' associazione o l ' unione almeno dodici mesi prima .

Tali disposizioni si applicano senza pregiudizio delle disposizioni legislative o regolamentari nazionali che hanno lo scopo di proteggere , in casi determinati , l ' associazione o l ' unione o i loro creditori contro le conseguenze finanziarie che potrebbero derivare dalla recessione di un aderente , ovvero di impedire la recessione di un aderente durante l ' esercizio finanziario ;

e ) comprovare di svolgere un ' attività economica sufficiente ;

f ) escludere , fatto salvo l ' articolo 4 , lettera c ) , per la loro costituzione e per l ' insieme delle loro attività , qualsiasi discriminazione che sia contraria al funzionamento del mercato comune e alla realizzazione degli obiettivi generali del trattato e , in particolare , qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento :

_ dei produttori o delle associazioni che possono divenire rispettivamente soci o aderenti , o

_ dei loro partner economici ;

g ) avere personalità giuridica o possedere la capacità giuridica necessaria per essere , secondo la legislazione nazionale , soggetti di diritti e di obblighi ;

h ) tenere , per le attività che formano oggetto del riconoscimento , una contabilità separata . Quest ' ultima , come quella relativa a tutte le altre attività dell ' associazione o dell ' unione , puo essere oggetto di controlli destinati a verificare se la condizione di cui alla lettera e ) sia sempre ai soddisfatta , a permettere il calcolo degli aiuti e a verificare l ' utilizzazione di questi ultimi ;

i ) non avere una posizione dominante sul mercato comune a meno che questa sia necessaria al raggiungimento degli obiettivi dell ' articolo 39 del trattato ;

j ) le associazioni di produttori cui aderiscono anche le organizzazioni di cui all ' articolo 5 , paragrafo 1 , secondo trattino , devono inoltre prevedere nello statuto l ' obbligo per queste ultime di imporre ai loro soci il rispetto delle condizioni di cui alle lettere b ) e c ) al più tardi a decorrere dalla data :

_ alla quale prende effetto il riconoscimento o

_ della loro adesione , qualora essa sia posteriore al riconoscimento .

2 . L ' immissione sul mercato , ai sensi del paragrafo 1 , lettera b ) e c ) concerne le seguenti operazioni :

_ concentrazione dell ' offerta ;

_ preparazione per la vendita ;

_ offerta ad acquirenti all ' ingrosso .

3 . Secondo la procedura di cui all ' articolo 16 e nel termine di sei mesi dall ' entrata in vigore del presente regolamento , sono adottate modalità d ' applicazione relative :

_ in caso di necessità ai criteri ai quali devono essere conformi le norme comuni di cui al paragrafo 1 , lettera b ) ;

_ alla superficie colturale minima , al fatturato o al volume di produzione del prodotto o del gruppo di prodotti interessati provenienti dai soci che , ai sensi del paragrafo 1 , lettera e ) , le associazioni e le unioni devono rappresentare , nonché , eventualmente , al numero minimo dei loro aderenti .

Articolo 7

Gli Stati membri interessati :

_ decidono in merito alla concessione del riconoscimento entro 3 mesi dalla presentazione della domanda ;

_ comunicano , nel termine di due mesi , la loro decisione alla Commissione .

Articolo 8

Il riconoscimento di un ' associazione di produttori o di un ' unione è revocato :

a ) qualora i requisiti per il riconoscimento previsti dal presente regolamento non siano stati o non siano più soddisfatti ;

b ) qualora il riconoscimento sia fondato su indicazioni erronee ;

c ) qualora l ' associazione o l ' unione abbia ottenuto il riconoscimento in modo irregolare ;

d ) qualora la Commissione constati che l ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato è applicabile agli accordi , alle decisioni e alle pratiche concertate di cui all ' articolo 17 del presente regolamento .

Nel caso previsto alla lettera c ) , la revoca del riconoscimento ha effetto retroattivo e gli aiuti concessi ai sensi dell ' articolo 10 vengono ricuperati .

Articolo 9

All ' inizio di ogni anno la Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l ' elenco , suddiviso per prodotto o per gruppo di prodotti , delle associazioni di produttori e delle unioni riconosciute nell ' anno precedente .

Essa provvede altresi alla pubblicazione delle revoche di riconoscimento pronunciate nell ' anno precedente .

TITOLO III

Aiuti a favore delle associazioni di produttori e delle loro unioni

Articolo 10

1 . Gli Stati membri interessati accordano alle associazioni e alle unioni riconosciute , per i tre anni successivi alla data del loro riconoscimento , aiuti destinati ad incoraggiarne la costituzione e ad agevolarne il funzionamento amministrativo . L ' importo di tali aiuti puo essere versato in cinque anni .

2 . L ' importo degli aiuti accordati alle associazioni di produttori , rispettivamente per il 1 * , 2 * e 3 * anno :

a ) è pari al massimo al 3 % , al 2 % e all ' 1 % del valore dei prodotti :

_ provenienti dai soci di cui all ' articolo 5 , paragrafo 1 , secondo trattino , e

_ a cui si riferisce il riconoscimento e l ' immissione sul mercato ;

b ) non puo tuttavia superare il 60 % , il 40 % e il 20 % delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo .

3 . L ' importo degli aiuti accordati alle unioni :

a ) è pari , rispettivamente per il 1 * , 2 * e 3 * anno , al massimo al 60 % , al 40 % e al 20 % delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo ;

b ) non puo tuttavia superare un importo globale di 50 000 unità di conto .

4 . Per un periodo determinato , possono essere fissate dal Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , aliquote superiori a quelle previste nei paragrafi 2 e 3 , per determinate regioni e per determinati prodotti che incontrano particolari difficoltà di adeguamento alle condizioni ed alle conseguenze economiche della politica agricola comune .

Articolo 11

1 . Gli aiuti previsti nell ' articolo 10 vengono accordati solo :

_ nella misura in cui un ' associazione o unione non ne abbia già beneficiato in virtù di una legislazione nazionale ;

_ proporzionalmente alle spese reali supplementari di costituzione e di funzionamento amministrativo derivanti dall ' adeguamento alle condizioni previste dall ' articolo 6 nel caso di associazioni o unioni :

_ costituite da oltre tre anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento ;

_ derivate da organizzazioni preesistenti o create da produttori che appartengono a organizzazioni preesistenti .

2 . Il valore dei prodotti di cui all ' articolo 10 , paragrafo 2 , lettera a ) , è calcolato annualmente su base forfettaria in funzione :

_ del volume immesso ogni anno sul mercato conformemente all ' articolo 6 , paragrafo 1 , lettera c ) ;

_ dei prezzi medi rilevati alla produzione .

3 . Le precisazioni necessarie a delimitare la nozione di spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo ai sensi dell ' articolo 10 , paragrafo 2 , lettera b ) e paragrafo 3 , lettera a ) , sono adottate secondo la procedura prevista all ' articolo 16 , entro sei mesi dall ' entrata in vigore del presente regolamento .

TITOLO IV

Disposizioni finanziarie e generali

Articolo 12

Il complesso delle misure previste dal presente regolamento costituisce un ' azione comune ai sensi dell ' articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

Articolo 13

1 . La durata prevista per la realizzazione dell ' azione comune è di cinque anni a decorrere dalla data in cui , ai sensi dell ' articolo 20 , il presente regolamento è applicabile .

2 . Prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 1 , il presente regolamento sarà riesaminato dal Consiglio , su proposta della Commissione e sulla base di un rapporto della Commissione sui risultati della sua applicazione .

3 . La previsione di spesa globale dell ' azione comune a carico del Fondo sezione orientamento , ammonta a 24 milioni di unità di conto .

4 . L ' articolo 6 , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 è applicabile al presente regolamento .

Articolo 14

1 . Le spese effettuate dagli Stati membri nel quadro delle azioni previste dall ' articolo 10 , paragrafi 1 , 2 e sono imputabili al Fondo , sezione orientamento .

Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , puo dichiarare imputabili le spese degli Stati membri effettuate nel quadro delle azioni di cui all ' articolo 10 , paragrafo 4 .

2 . Il Fondo , sezione orientamento , rimborsa agli Stati membri il 25 % delle spese imputabili .

3 . Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , puo decidere una partecipazione della Comunità , superiore al 25 % e che potrebbe raggiungere il 50 % , alle spese imputabili effettuate dagli Stati membri interessati per la concessione di aiuti , d ' importo uguale agli importi massimi previsti dall ' articolo 10 , paragrafi 2 e 3 :

a ) ad associazioni di produttori di cui almeno i 2/3 dei soci siano imprenditori di aziende situate in regioni che rientrano nel campo d ' applicazione del presente regolamento e che incontrano particolari difficoltà di adeguamento alle condizioni e alle conseguenze della politica agricola comune ;

b ) ad unioni di cui almeno i 2/3 dei soci soddisfino i requisiti previsti dalla lettera a ) .

4 . La partecipazione finanziaria della Comunità riguarda le spese imputabili risultanti dagli aiuti la cui concessione è stata decisa successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento .

5 . Le modalità d ' applicazione del paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura prevista dall ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

Articolo 15

1 . Le domande di rimborso riguardano le spese effettuate dagli Stati membri nel corso dell ' anno civile e sono presentate alla Commissione anteriormente al 1 * luglio dell ' anno successivo .

2 . Il contributo del Fondo è deciso conformemente all ' articolo 7 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

3 . La Commissione puo concedere acconti .

4 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista dall ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

Articolo 16

1 . Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura prevista dal presente articolo , il comitato permanente per le strutture agricole è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente , sia su iniziativa di quest ' ultimo , sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

2 . Il rappresentante della Commissione presenta un progetto di misure da adottare . Il comitato esprime un parere in merito a tali misure entro un termine che il presidente puo fissare in relazione all ' urgenza dei problem in esame . Il comitato si pronuncia alla maggioranza di 41 voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa alla votazione .

3 . La Commissione adotta le misure , che sono di immediata applicazione . Tuttavia , qualora esse non siano conformi al parere del comitato , tali misure sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio ; in tal caso , la Commissione puo rinviare l ' applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere dalla comunicazione .

Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata , puo prendere una decisione diversa nel termine di un mese .

Articolo 17

Qualora la Commissione constati , ai sensi dell ' articolo 2 del regolamento n . 26 , relativo all ' applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli ( 8 ) , che l ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato è applicabile ad accordi , decisioni o pratiche concertate :

_ mediante cui le persone specificate all ' articolo 5 , paragrafo 1 , secondo trattino , si uniscono in un ' associazione conforme alle condizioni del presente regolamento , o le associazioni in un ' unione conforme alle condizioni del presente regolamento , oppure ,

_ mediante cui vengono stabilite o attuate le norme comuni di cui all ' articolo 6 , paragrafo 1 , lettera b ) ,

una decisione in merito si applica soltanto a decorrere dalla data in cui è avvenuta la constatazione .

Articolo 18

Il presente regolamento lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare , nel suo ambito , misure supplementari di aiuto le cui condizioni o modalità di concessione si discostino da quelle in esso previste o la cui entità superi gli importi massimi in esso stabiliti , sempreché dette misure vengano prese in conformità degli articoli 92 , 93 e 94 del trattato .

Articolo 19

Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione :

_ le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative relative all ' applicazione del presente regolamento entro un mese dalla loro adozione ;

_ un rapporto sui risultati dell ' applicazione del presente regolamento , ogni anno prima del 31 marzo e per la prima volta entro il 31 marzo 1979 .

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso è applicabile a decorrere dall ' entrata in vigore delle disposizioni di cui all ' articolo 6 , paragrafo 3 , secondo trattino .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addi 19 giugno 1978 .

Per il Consiglio

Il Presidente

P . DALSAGER

( 1 ) GU n . C 36 del 13 . 2 . 1978 , pag . 43 .

( 2 ) GU n . C 59 dell ' 8 . 3 . 1978 , pag . 25 .

( 3 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 13 .

( 4 ) GU n . L 295 del 30 . 12 . 1972 , pag . 1 .

( 5 ) GU n . 136 del 17 . 12 . 1962 , pag . 2892/62 .

( 6 ) GU n . L 118 del 20 . 5 . 1972 , pag . 1 .

( 7 ) GU n . L 144 del 31 . 5 . 1978 , pag . 1 .

( 8 ) GU n . 30 del 20 . 4 . 1962 , pag . 993/62 .

ALLEGATO

Elenco dei prodotti trasformati di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1

N . della tariffa

doganale * Designazione dei prodotti

comune

ex 02.01 A * Carni :

* _ della specie bovina , in quarti

* _ della specie suina , in mezzene

* _ della specie ovina , in carcasse

* _ della specie equina

ex 02.01 B * Frattaglie commestibili delle specie bovina , suina e ovina

02.02 * Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili ( esclusi i fegati ) , freschi ,

* refrigerati o congelati

02.03 * Fegati di volatili , freschi , refrigerati , congelati , salati o in salamoia

ex 02.04 * Carni di coniglio

04.04 * Formaggi e latticini

ex 12.10 B * Foraggi disidratati

15.07 A * Olio d ' oliva

22.04 * Mosti di uve parzialmente fermentati , anche mutizzati con metodi diversi

* dall ' aggiunta di alcole

22.05 * ééé uve fresche ; mosti di uve fresche mutizzati con alcole ( mistelle )

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